LEGGE REGIONALE 
   12 dicembre 2003 
  ,  N. 26
  
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26
Art. 4.
    Osservatorio regionale risorse e servizi.
    
      
      
      1.  L'Osservatorio regionale sui servizi di pubblica utilità , di cui all'articolo 3, commi 172 bis, ter e quater della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è ridenominato Osservatorio regionale risorse e servizi, di seguito denominato Osservatorio risorse e servizi. 
    
      
      
      2.  La Giunta regionale, con le modalità  di cui all'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale), attraverso l'Osservatorio risorse e servizi, assicura le seguenti attività: 
    
  a)  raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla qualità  dei servizi resi all'utente finale, per misurarne il grado di soddisfazione, anche sulla base della valutazione dei reclami trasmessi dal comune e dalle associazioni dei consumatori; 
d)  garantire la verifica costante delle iniziative e dei progetti proposti, promossi e realizzati da enti ed istituzioni privati e pubblici nei quali sia prevista la partecipazione di capitali pubblici; 
e)  costituire e gestire una banca dati strutturata per ogni servizio erogato da immettere in un sito telematico; 
g)  comparare le carte dei servizi di cui all'articolo 7, mediante indici di qualità, assicurandone ampia divulgazione; 
h)  stabilire e pubblicare il sistema degli indicatori atti a comparare il grado di soddisfazione dell'utente, la qualità, l'efficienza e l'economicità  dei servizi prestati, al fine di assegnare l'attestato di eccellenza o applicare la sanzione e misure correttive al contratto di servizio di cui all'articolo 6; 
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
 Legge Regionale