LEGGE REGIONALE
12 dicembre 2003
, N. 26
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26
Art. 6.
Contratto di servizio.
1. Il rapporto tra ente locale e soggetto erogatore è regolato dal contratto di servizio che è predisposto nel rispetto dei principi stabiliti all'articolo 2 e che prevede in particolare:
f) l'applicazione di clausole che introducono misure correttive conseguenti e proporzionali allo scostamento rispetto agli standard minimi garantiti e al livello di soddisfazione degli utenti, le conseguenze per gli eventuali inadempimenti, ivi compresa la risoluzione del contratto da parte dell'ente locale, e i diritti degli utenti;
h) la definizione dei rapporti economici che prevedano, per quanto riguarda la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, modulazioni della stessa in funzione della localizzazione degli impianti;(9)
i) l'approvazione della carta dei servizi di cui all'articolo 7, predisposta dal soggetto erogatore;
j) le condizioni di adattabilità delle prestazioni fornite dall'erogatore rispetto all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire, comunque, la soddisfazione dell'utente;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia