LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 7.
Carta dei servizi.
1. I soggetti erogatori adottano una carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), predisposta secondo gli schemi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività  svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e in base a linee guida adottate dalla Giunta regionale, integrative degli schemi predisposti a livello nazionale, al solo scopo di assicurare agli utenti un livello di tutela più elevato nella fruizione del servizio, con la quale assumono nei confronti dell'utente impegni diretti a garantire predeterminati e controllabili livelli di qualità  delle prestazioni. La carta dei servizi prevede, in particolare:(10)
a) l'eguaglianza e imparzialità  di trattamento degli utenti;
b) le condizioni specifiche riservate alle zone e ai soggetti svantaggiati;
c) l'accessibilità , la continuità , la sicurezza, l'efficienza ed efficacia del servizio;
d) gli standard di qualità  relativi alla prestazione;
e) le condizioni del rapporto contrattuale con l'utente;
f) la garanzia del flusso di informazioni all'utente, per le quali quest'ultimo esercita il diritto di accesso;
g) le modalità  di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utente;
h) la tutela per la violazione dei principi e degli standard fissati, con conseguente rimborso forfettario per il mancato rispetto degli impegni assunti. Contestualmente sono individuati gli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando massima celerità  nella corresponsione dello stesso; queste procedure devono essere improntate a criteri di semplicità , trasparenza, rapidità  e imparzialità .
2. Gli erogatori trasmettono la carta dei servizi al Garante dei servizi ed all'Osservatorio risorse e servizi. Gli erogatori inoltre inviano semestralmente all'Osservatorio risorse e servizi i dati e le informazioni richiesti da quest'ultimo.
3. Gli erogatori provvedono alla distribuzione capillare della carta dei servizi agli utenti.
NOTE:
10. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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