LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 10.
Diritto di accesso e di interconnessione delle reti.
1. Al fine di consentire l'estensione dei servizi offerti agli utenti, i proprietari e i gestori delle reti, degli impianti e delle infrastrutture che insistono sul territorio lombardo, necessari per l'erogazione di un determinato servizio, devono garantire l'accesso agli erogatori e l'interconnessione di altre reti esistenti.
2. I proprietari e i gestori devono praticare condizioni tariffarie trasparenti, non discriminatorie e di economicità. Il diritto di accesso e di interconnessione, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 54, comma 1, lettera c), e quanto contenuto nelle normative relative ai servizi, sono tutelati davanti al Garante dei servizi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi