LEGGE REGIONALE
12 dicembre 2003
, N. 26
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26
Clausola valutativa.
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dalle misure in essa previste, con particolare riferimento agli ambiti della gestione dei rifiuti e delle risorse idriche.
2. In materia di gestione dei rifiuti, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione annuale che descrive e documenta i dati sulla produzione, sulla gestione e sul trattamento dei rifiuti.
3. Con periodicità triennale la relazione di cui al comma 2è integrata con le seguenti informazioni:
a) lo stato di attuazione del programma di gestione dei rifiuti e il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dall’atto di indirizzi, di cui all’articolo 19, comma 3;
b) l’entità degli incentivi e contributi regionali erogati per la bonifica e il recupero dei siti inquinati o contaminati, per il recupero e il riciclo dei rifiuti e per lo sviluppo di azioni in campo ambientale ed energetico, specificando con quali criteri sono stati assegnati e a quali soggetti beneficiari.
4. In materia di risorse idriche, la Giunta regionale presenta al Consiglio:
a) una relazione biennale che descrive e documenta:
1. le scelte assunte in ciascun ATO nell’ambito delle funzioni previste all’articolo 48, con particolare riferimento alla pianificazione d’ambito, alla determinazione della tariffa, agli esiti dei controlli previsti dalla funzione di vigilanza e lo stadio di integrazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, specificando il numero di gestioni attive;
2. in che misura gli investimenti programmati sono stati realizzati e quali risultati hanno prodotto in termini di copertura del servizio, di riduzione delle perdite, di qualità dell’acqua;
3. qual è stata l’entità degli incentivi e contributi regionali erogati ai sensi dell’articolo 50, con quali criteri sono stati assegnati e a quali soggetti beneficiari;
b) una relazione triennale che descrive e documenta lo stato di attuazione del Piano di tutela delle acque e il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dall’atto di indirizzi, di cui all’articolo 45, comma 4.
5. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e le competenti Commissioni consiliari possono segnalare agli Assessori regionali competenti specifiche esigenze informative.
6. I Comuni, le Province, la Città metropolitana di Milano e gli enti responsabili del sistema idrico integrato forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui ai commi 2 e 3.
7. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
NOTE:
15. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. f), numero 1. della l.r. 25 marzo 2021, n. 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia