LEGGE REGIONALE
12 dicembre 2003
, N. 26
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26
(Trasferimento alle province e alla Città metropolitana di Milano di quota parte delle somme relative agli oneri istruttori dovuti per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti)
1. La Regione trasferisce alle province e alla Città metropolitana di Milano un importo pari al 20 per cento delle somme introitate, nell’annualità precedente, a titolo di oneri istruttori relativi alle attività di cui all’articolo 17, comma 1, lettera i bis).
2. Le risorse trasferite ai sensi del comma 1 sono utilizzate dalle province e dalla Città metropolitana di Milano per lo svolgimento delle funzioni autorizzatorie di cui all’articolo 16 e delle funzioni di controllo relative alle attività di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 197 del d.lgs. 152/2006.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2025”, la Giunta regionale stabilisce le priorità di utilizzo delle somme, di cui al comma 1, trasferite agli enti locali di cui al comma 2 , nonché le modalità di riparto di tali somme in base al numero di impianti di trattamento rifiuti autorizzati e iscritti nella provincia o nella Città metropolitana di Milano territorialmente interessata, come risultante dal Catasto georeferenziato rifiuti, e in base al livello di compilazione degli applicativi e dei database regionali in materia di rifiuti.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia