LEGGE REGIONALE
12 dicembre 2003
, N. 26
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26
Art. 17.
1. Ferme restando le competenze stabilite dall’articolo 196, comma 1, del d.lgs. 152/2006, spetta alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento dell'articolazione territoriale degli atti di programmazione e, in particolare:(41)
b) l’approvazione dei progetti di impianti che rientrano nell’allegato 1, comma 5, punto 2, della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, limitatamente agli impianti di incenerimento che trattano rifiuti individuati dal C.E.R. 200301 con operazioni di incenerimento (D10) o recupero energetico (R1);(43)
c) l'approvazione, ai sensi dell'articolo 211 del d.lgs. 152/2006, di impianti che effettuano ricerca e sperimentazione, a esclusione dei casi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b quater), numeri 1) e 2);(44)
c bis) l'approvazione di impianti a carattere innovativo per la gestione dei rifiuti, a esclusione di quelli di cui all’articolo 16, comma 1, lettere b ter) e b quater), numero 3). Ai fini della presente legge sono 'impianti a carattere innovativo' quelli realizzati sulla base di tecnologie non comunemente utilizzate e non ancora presenti sul territorio regionale, diversi da quelli previsti dall'articolo 211 del d.lgs. 152/2006, da autorizzare ai sensi degli articoli 29 quater, 208 e 209 del d.lgs. 152/2006. I criteri e le famiglie tipologiche atti a caratterizzare l'innovatività degli impianti sono determinati con decreto dirigenziale nell'ambito della direzione generale regionale competente in materia di rifiuti, soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;(45)
c ter) l'approvazione di impianti di gestione, smaltimento o recupero di rifiuti speciali necessari all'attuazione di specifici programmi regionali di settore adottati per la definitiva risoluzione di problematiche ambientali esistenti, da autorizzare ai sensi degli articoli 29 quater, 208 e 209 del d.lgs. 152/2006;(46)
c quater) l'approvazione dei progetti di impianti esistenti per la gestione dei rifiuti da autorizzare o adeguare ai sensi dell'articolo 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento));(47)
e) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie spettanti alle province;
f) l'individuazione dei criteri con cui sono determinati l'importo e le modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti relativamente al rilascio delle autorizzazioni; tutte le autorizzazioni, ivi comprese quelle soggette a procedura semplificata, sono soggette a fidejussione;
g) la promozione di accordi con altre regioni, sentita la provincia interessata, al fine di regolare il recupero e lo smaltimento di rifiuti;
h) l'emanazione di procedure e regolamenti per la predisposizione di progetti di bonifiche, anche di gestione del rischio, e di strumenti di supporto alle decisioni;(49)
i) l'approvazione del programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 36/2003 ;
i bis) lo svolgimento delle attività attribuite alle autorità competenti in materia di spedizioni e destinazioni transfrontaliere dei rifiuti, ai sensi del regolamento CE 14/06/2006, n. 1013/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti.(50)
1 bis. La Regione promuove lo sviluppo e la realizzazione di iniziative finalizzate a recuperare porzioni di territorio occupate da discariche, pubbliche o private, cessate o in post-gestione.(51)
1 ter. La Regione esercita le funzioni relative ai rifiuti di amianto limitatamente alle discariche monorifiuto o con celle dedicate e agli impianti di trasformazione a inerte.(52)
NOTE:
43. La lettera già modificata dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. 8 agosto 2006, n. 18 e parzialmente oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 6 della l.r. 8 agosto 2006, n. 18 (articolo abrogato dall'art. 6, comma 1 della l.r. 12 luglio 2007, n. 12) è stata successivamente sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 12 luglio 2007, n. 12e dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 29 ottobre 2013, n. 9.
44. La lettera è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 12 luglio 2007, n. 12 e successviamente modificata dall'art. 17, comma 1, lett. g) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11.
45. La lettera è stata aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. e) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10. Vedi anche art. 15, comma 4 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10.. La lettera è stata successivamente modificata dall'art. 17, comma 1, lett. h) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11 e dall'art. 17, comma 1, lett. i) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11.
46. La lettera è stata aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. e) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10. Vedi anche art. 15, comma 5 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10. La lettera è stata successivamente modificata dall'art. 17, comma 1, lett. h) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11.
52. Il comma è stato aggiunto dall'art. 24, comma 1, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7. Vedi anche art. 25 della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 8, comma 13, lett. h) della l.r. 5 agosto 2015, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia