LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 17 bis
Adozione d’ufficio delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti.(55)(56)
1. In attuazione dei principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità e proporzionalità, nonché del principio “chi inquina paga”, di cui agli articoli 3 ter e 178 del d.lgs. 152/2006, nei casi di rischio, accertato dalle competenti autorità di vigilanza, del verificarsi di fenomeni di inquinamento ambientale che possono costituire un pericolo per la salute pubblica, derivanti dall’attività di gestione di rifiuti in esercizio di cui al Titolo III bis, Parte II, del d.lgs. 152/2006 e agli articoli 208, 211 e 216 dello stesso decreto legislativo, l’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni degli impianti di cui agli articoli 16 e 17 dispone e, in caso di inottemperanza, esegue d’ufficio, anche tramite i comuni interessati, gli interventi necessari a impedire o a ridurre il realizzarsi del fenomeno pericoloso per la salute, in caso di accertata inadempienza del soggetto tenuto per legge all’attuazione delle misure di prevenzione e precauzione. Sono fatte salve l'escussione delle garanzie finanziarie e l’adozione preliminare dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca di cui agli articoli 29 decies, comma 9, e 208, comma 13, del d.lgs. 152/2006, anche nell’ambito dei procedimenti di cui all’articolo 211, nonché di divieto d’inizio ovvero di prosecuzione dell’attività di cui all’articolo 216, comma 4, dello stesso decreto legislativo. La Regione provvede in sostituzione dell’autorità competente, se inattiva, nel rispetto del principio di leale collaborazione e, ove ricorra, ai sensi dell’articolo 13 bis.(57)
1 bis. Le misure di prevenzione e precauzione di cui al presente articolo non si applicano alle discariche ante-norma, cessate, in gestione operativa o post-operativa e con gestione postoperativa terminata, per le quali si applicano i disposti di cui all'articolo 17 ter.(58)
2. L’intervento di cui al primo periodo del comma 1è disposto dall’autorità competente, che procede a:
a) determinare i criteri e le modalità idonee a prevenire o a ridurre una eventuale contaminazione, prescrivendo le azioni ritenute necessarie;
b) assegnare al soggetto obbligato un termine congruo entro cui provvedere, scaduto il quale provvede d’ufficio.
3. Se il soggetto tenuto per legge ai sensi del comma 1 non si conforma alle prescrizioni dell’autorità competente, l’autorità può adottare ed eseguire d’ufficio le misure necessarie per la prevenzione e la riduzione dei rischi di cui al comma 1, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse.(59)
4. Ove sussistano le condizioni di cui al comma 1, la Regione finanzia i progetti di intervento predisposti dall’autorità competente, secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita ANCI Lombardia, sulla base dei rischi in atto.(60)
5. Le misure di cui ai commi 1, 4, 6 e 6 ter sono adottate nei limiti delle disponibilità finanziarie a bilancio. Le spese sostenute dall’autorità competente, a seguito dell’avvio delle procedure per l’escussione delle garanzie finanziarie previste dalla normativa e nelle more della loro riscossione ovvero nei casi di incapienza delle stesse, sono interamente a carico del soggetto obbligato, sul quale le autorità si rivalgono.(61)
5 bis. Sono ammesse a finanziamento regionale le spese omnicomprensive, sostenute dalle autorità competenti, relative al patrocinio legale per l'esercizio della rivalsa nei confronti del soggetto obbligato di cui al d.lgs. 152/2006, nella misura massima dell'ottanta per cento delle spese sostenute, per interventi di cui al presente articolo finanziati con risorse regionali, secondo modalità e criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 4.(62)
6. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica derivanti da rischi o da fenomeni di inquinamento ambientale conseguenti ad attività di gestione dei rifiuti cessate, non autorizzate o comunque non riconducibili alle fattispecie di cui al comma 1, che comportano un intervento ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000, la Regione, ferma l’adozione dei provvedimenti d’urgenza di competenza, finanzia i progetti di intervento predisposti dai comuni interessati, secondo i criteri definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, sulla base dei rischi o dell’inquinamento in atto.(63)
6 bis. Il comma 6, come sostituito dalla legge recante “Legge europea regionale 2015. Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”è applicabile anche ai progetti di intervento già predisposti dai comuni interessati alla data di entrata in vigore della citata legge europea regionale 2015.(64)
6 ter. La Regione finanzia, altresì, i progetti di intervento predisposti dai comuni intervenuti in via sostitutiva a seguito di sentenza definitiva con cui sia stata accertata l’inadempienza del soggetto responsabile per il reato di discarica abusiva. Il finanziamento è erogato secondo criteri definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, sulla base dei rischi ambientali o dell’inquinamento in atto, laddove non ricorrano i presupposti dell’intervento ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000. Gli interventi oggetto di finanziamento sono eseguiti secondo gli indirizzi tecnico amministrativi di cui al comma 4 dell’articolo 17 ter.(65)
7. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle misure di cui ai commi 1, 4 e 6 previsti per il 2014 in € 1.000.000,00, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” programma 03 “Rifiuti” titolo 2 “Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e successivi.
8. Per gli esercizi successivi al 2014 le spese di cui ai commi 1, 4, 6 e 6 ter sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) nei limiti delle risorse annualmente stanziate alla missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” programma 03 “Rifiuti”.(66)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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