LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 21 ter
(Promozione della riqualificazione di siti potenzialmente contaminati) (80)
1. La Giunta regionale, al fine di promuovere l’avvio di processi di rigenerazione dei siti potenzialmente contaminati, può prevedere incentivi a favore di soggetti pubblici o privati proprietari o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate o anche a favore di comuni che intervengano d’ufficio ai sensi dell’articolo 250 del d.lgs. 152/2006, non responsabili dell’inquinamento, nel rispetto delle procedure di cui alla parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/2006, e, in particolare, dell’articolo 245 dello stesso decreto legislativo, per il finanziamento, in tutto o in parte, della caratterizzazione e della redazione di studi di fattibilità urbanistico-edilizia necessari e propedeutici alla riqualificazione e al recupero delle aree potenzialmente contaminate.
2. Alle agevolazioni previste ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea).
3. Ai possibili maggiori oneri derivanti dalle agevolazioni di cui al comma 1 si fa fronte nel limite massimo di 500.000,00 euro annui nell'ambito delle risorse disponibili alla missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo II“Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020, correlate alle entrate derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi dell’articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall’articolo 34 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).
NOTE:
80. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 17, comma 1 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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