LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 22.
Azioni per lo sviluppo del recupero.
1. Al fine di incrementare il recupero di materia dei rifiuti e di contenerne la produzione e la pericolosità , la Regione e le province promuovono azioni e stipulano convenzioni con il settore della produzione e della distribuzione e con le camere di commercio per lo sviluppo della borsa telematica del rifiuto.
2. La Regione, gli enti locali e i gestori dei servizi provvedono all'approvvigionamento di beni attraverso prodotti provenienti dal mercato del riciclaggio per una quota non inferiore al 35% del fabbisogno annuo. Nei capitolati per gli appalti di opere pubbliche deve essere previsto l'utilizzo di materiali derivanti da attività  di recupero di rifiuti.
2 bis. La Regione e gli enti locali prevedono una progressiva dismissione, nell’ambito del servizio della ristorazione collettiva e dell’approvvigionamento della fornitura di derrate alimentari, dei prodotti monouso, come stoviglie e posate, in plastica, sostituendoli con prodotti riutilizzabili, biodegradabili o riciclabili. (81)
2 ter. La Regione prevede incentivi per gli enti locali che provvedono, nell’ambito del servizio della ristorazione collettiva delle mense scolastiche e della fornitura di derrate alimentari, all’approvvigionamento di beni attraverso prodotti riutilizzabili, biodegradabili o riciclabili in luogo dei prodotti monouso in plastica, anche ai fini dell’educazione ambientale.(81)
3. La Regione promuove, anche attraverso la concessione di contributi alle imprese nei limiti di intensità  di aiuto previsti dalla Unione europea:
a) l'effettuazione di ricerche per la progettazione di beni e imballaggi a ridotto impatto ambientale e l'istituzione di un marchio per prodotti e imballaggi ecosostenibili che premi l'utilizzo di materiali recuperati;
b) la definizione di sistemi omogenei di raccolta differenziata estesa alle categorie dei beni durevoli e dei rifiuti da imballaggio;
c) la diffusione di sistemi di imballaggi cauzionati a rendere degli utilizzatori industriali, tra cui il deposito cauzionale presso la ristorazione collettiva e le catene di grande distribuzione;
d) la realizzazione di progetti finalizzati al riutilizzo e recupero dei rifiuti che hanno significative incidenze rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 23;
e) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui comportamenti di consumo orientato al contenimento della produzione di rifiuti.
4. La Regione, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili, indicati dalla direttiva del Consiglio del 26 aprile 1999 (1999/31/CE) relativa alle discariche di rifiuti, promuove azioni dirette a:
a) realizzare nuovi impianti per la produzione di compost di qualità , da utilizzare prioritariamente alle sostanze ammendanti del suolo, e istituire un marchio di qualità  del compost lombardo;
b) sostenere iniziative, da parte degli enti locali, per la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
c) incentivare l'estrazione di energia recuperabile dalla sostanza organica.
5. La Regione favorisce altresì il recupero energetico delle frazioni secche residue, non recuperabili in altro modo, anche attraverso incentivi alla cocombustione del rifiuto qualificato tra cui, in particolare, il combustibile da rifiuto (CDR), le biomasse, i fanghi da depurazione, gli scarti della frantumazione dei veicoli fuori uso (fluff) e gli scarti omogenei di lavorazione industriale.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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