LEGGE REGIONALE
12 dicembre 2003
, N. 26
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26
Art. 24.
Fondo per lo sviluppo di azioni in campo ambientale ed energetico.
1. E' istituito un fondo denominato Fondo per lo sviluppo di azioni in campo ambientale ed energetico. Il fondo è finalizzato alla redazione della pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti, all'incentivazione di forme di gestione associata dei servizi, all'introduzione di tecnologie produttive idonee a ridurre la produzione di rifiuti e di tecnologie idonee alla bonifica dei siti contaminati.
2. Per il sostegno finanziario alla realizzazione e allo sviluppo delle azioni di recupero di materia ed energia, nonché per interventi finalizzati alla mitigazione delle pressioni ambientali indotte dall'insediamento di nuovi impianti ad elevato impatto, la Regione utilizza il fondo per investimenti di tipo ambientale ed energetico di cui alla legge regionale 28 aprile 1997, n. 13 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549).
3. Con regolamento regionale sono individuati i criteri di accesso e utilizzo del fondo di cui al comma 1. La priorità di accesso è modulata, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di riduzione e recupero, in funzione della qualità ed efficacia dei progetti di incremento dell'effettivo recupero, della valorizzazione territoriale dei materiali e dell'energia recuperati e della valutazione delle pressioni ambientali indotte dall'insediamento di nuovi impianti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia