LEGGE REGIONALE
12 dicembre 2003
, N. 26
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26
Art. 25.
Finalità.
1. Con il presente titolo, di riordino della legislazione regionale in materia di energia, la Regione si prefigge, in armonia con la politica energetica dello Stato e dell'Unione europea, di garantire lo sviluppo del sistema energetico nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini e, in particolare di:
a) contribuire alla creazione e diffusione di una cultura dell'uso razionale dell'energia volto al contenimento dei fabbisogni energetici e delle emissioni ed a minimizzare i costi e i relativi impatti;
b) attivare provvedimenti concreti finalizzati a conseguire la riduzione delle emissioni climalteranti come previsto dal protocollo di Kyoto;
d) contribuire allo sviluppo ed alla realizzazione delle infrastrutture per il trasporto dell'energia, così da sostenere le nuove esigenze legate al libero accesso alle reti e facilitare, quindi, la libera circolazione dell'energia sul territorio e il recupero di aree. La costruzione di nuove infrastrutture non potrà prescindere dalla razionalizzazione delle reti esistenti, con liberazione del territorio dalle linee non indispensabili;
e) garantire che la produzione, l'interconnessione, la distribuzione e la vendita dell'energia elettrica, dell'energia termica e del gas naturale avvengano secondo criteri di economicità , efficienza ed efficacia e nel rispetto degli standard qualitativi e dei principi per l'erogazione dei servizi di cui al titolo I;(85)
2. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, promuove e sviluppa azioni in forma coordinata con lo Stato, gli enti locali e le autonomie funzionali, volte a:
a) favorire e incentivare forme di risparmio energetico e uso razionale dell'energia, sviluppo della cogenerazione e della trigenerazione e del teleriscaldamento e aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001 (2001/77/CE), anche al fine di ridurre la dipendenza energetica della Regione;(86)
b) promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica, lo scambio di esperienze e di conoscenze per l'utilizzo di combustibili a ridotto impatto ambientale e per l'impiego dell'idrogeno;
c) incrementare il grado di competitività del mercato energetico lombardo, prevedendo interventi a sostegno della liberalizzazione dello stesso;
d) sostenere le iniziative finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti nei trasporti, la diversificazione dei carburanti e la promozione dell'uso dei biocarburanti;
e) promuovere e sostenere la riduzione dei consumi degli immobili esistenti e di nuova costruzione, varando misure tese al miglioramento energetico degli stessi mediante soluzioni costruttive e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili, anche attraverso la contabilizzazione individuale dei consumi anche nei sistemi centralizzati;
3. La Regione inoltre:
a) contribuisce al contenimento dell'incidenza dei fattori di costo connessi alla componente energia sui diversi cicli di attività produttive, promuovendo la stipulazione di accordi-quadro con produttori e commercializzatori;
b) regolamenta l'organizzazione, su base regionale, per la contrattazione di titoli regionali di efficienza energetica, ivi compresi i certificati verdi di cui al decreto ministeriale 11 novembre 1999 (Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), aperta anche alla contrattazione dei titoli e dei certificati rilasciati dalle competenti autorità nazionali;
c) stabilisce annualmente, in conformità alla normativa statale, i tetti alle emissioni di gas serra regolamentando il commercio dei diritti di emissione;(87)
d) predispone annualmente un documento da sottoporre allo Stato contenente indicazioni relative alle esigenze di sviluppo del settore energetico lombardo e la rappresentazione delle specifiche necessità dell'utenza domestica e industriale locale, al fine di favorire l'integrazione e il coordinamento fra la politica energetica nazionale e quella regionale e di concorrere, quindi, alla definizione della politica tariffaria nazionale.
3 bis. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 2 la Regione può avvalersi dei soggetti di cui all'Allegato A1, Sezione I, dellalegge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007). Le modalità di avvalimento, di svolgimento delle attività, nonché gli obiettivi e i risultati sono disciplinati da apposite convenzioni e saranno sostenuti con il contributo della Regione.(88)
NOTE:
88. Il comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma5, lett. a) della l.r. 20 dicembre 2004, n. 36 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 8, lett. a) della l.r. 18 giugno 2008, n. 17 e dall'art. 10, comma 3, lett. a) della l.r. 16 luglio 2012, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia