LEGGE REGIONALE
12 dicembre 2003
, N. 26
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26
Art. 28.
Funzioni delle province.
1. Le province provvedono, in particolare:
a) ad adottare interventi per la promozione e l'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico anche in attuazione del programma energetico regionale di cui all'articolo 30;
b) a rilasciare l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, e ad istituire i relativi corsi di formazione, prevista dal D.P.R. 412/1993;
c) a effettuare il controllo ai sensi del D.P.R. 412/1993 sul rendimento energetico degli impianti termici civili nei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti, nonché a effettuare il controllo, l’accertamento delle violazioni, l’irrogazione delle sanzioni amministrative e l’introito dei relativi proventi per il mancato riparto delle spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, lettera d), del d.lgs. 102/2014, ai sensi dell’articolo 16, commi 8, 14, 16 e seguenti dello stesso d.lgs.;(93)
d) a esercitare le competenze di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) con riferimento alle tratte di reti di trasporto e distribuzione localizzate nei rispettivi territori;
e) a svolgere le funzioni amministrative concernenti l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 300 MW termici, nonché la realizzazione di linee e impianti elettrici, limitatamente a quelli non appartenenti alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e a quelli individuati dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), insistenti sul territorio provinciale;(94)
e bis) a rilasciare l’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), ad esclusione degli impianti autorizzati dalla Regione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera c) e dell’articolo 44, comma 1, lettera h);(95)
e ter) il rilascio del provvedimento di cui all’articolo 52 quater, relativamente a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Alla provincia sono delegate anche le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche non esercitate dal Comune ai sensi dell’articolo 52 sexies del citato d.p.r. 327/2001;(96)
e quater) alla costituzione dei catasti degli impianti di riscaldamento ai sensi dell’articolo 17 del d.p.r. 551/1999 nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti;(97)
e quinquies) alla predisposizione di programmi di diagnosi energetica, sulla base delle risultanze dei catasti di cui alla lettera e quater), in funzione della vetustà dell’edificio dando la precedenza agli edifici pubblici ed ai sistemi edificio-impianto che presentano valori più elevati in termini di consumo specifico di energia primaria, secondo le indicazioni assunte dalla Regione nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti.(98)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia