LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 29.
Funzioni della Regione.
1. Spetta alla Regione:
a) elaborare la pianificazione energetica regionale di cui all'articolo 30;
b) unificare le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale;
c) promuovere interventi a tutela dall'inquinamento atmosferico, quali il rinnovo del parco circolante, l'acquisto di veicoli tecnologicamente avanzati, di veicoli elettrici o alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, ovvero la loro trasformazione verso l'impiego di tali combustibili e la realizzazione di infrastrutture per il rifornimento dei veicoli stessi;
c bis) promuovere interventi per la realizzazione di impianti di produzione di biometano a partire da matrici di scarto o sottoprodotti delle attività agricole o agroindustriali;(99)
d) concedere incentivi per l'effettuazione di studi e ricerche e per la realizzazione di progetti dimostrativi e di diffusione dei veicoli di cui alla lettera c) per la realizzazione degli impianti di cui alla lettera c bis) e, in generale, finalizzati alla promozione dell'uso razionale dell'energia, delle fonti rinnovabili, della riduzione dei consumi energetici e al miglioramento delle situazioni ambientali;(100)
e) concedere i contributi previsti dall'articolo 13 del d.lgs. 164/2000 , finalizzati a incentivare la conversione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione e a garantire un maggiore grado di sicurezza del sistema del gas con le modalità  indicate dai bandi regionali;
f) rilasciare l’autorizzazione della fornitura di gas naturale tramite linee dirette di cui all’articolo 10 del d.lgs. 164/2000;(101)
g) esercitare le funzioni amministrative connesse al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, agli interventi di modifica e ripotenziamento, nonché alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi; l'autorizzazione è rilasciata con le modalità  indicate dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale);
i) istituire un fondo per gli enti locali che attuano quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera b);
i bis) adottare, con deliberazione della Giunta regionale, linee guida per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 28, comma 1, lettera e bis), finalizzate ad armonizzare sul territorio regionale e a semplificare le procedure amministrative e di autorizzazione all’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, graduando le procedure di cui all’articolo 6, commi 9 e 11, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) ed in conformità con i principi e i contenuti del provvedimento di Giunta che individuerà le aree non idonee di cui al comma 1 bis;(103)
i ter) definire, con deliberazione della Giunta regionale e ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del d.lgs. 152/2006, criteri, modalità e metodologie per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA) che tengano conto dello stato territoriale e ambientale esistente, con particolare riferimento alla tutela della risorsa idrica.(104)
1 bis. Nelle more della definizione della programmazione regionale a seguito della assegnazione alla Regione della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”), la Giunta regionale individua le aree non idonee all'istallazione di specifiche tipologie di impianti a fonte di energia rinnovabile, in attuazione delle linee guida approvate con il decreto ministeriale 10 settembre 2010 di cui all'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità).(105)
1 ter. A partire dalla data di efficacia della delibera di cui al comma 1 bis), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, nelle aree individuate come non idonee non possono essere rilasciate le autorizzazioni uniche di cui all’articolo 12 del d.lgs. 387/2003, e non possono essere effettuati gli interventi soggetti a procedura abilitativa semplificata o a comunicazione di cui all’articolo 6 del d.lgs. 28/2011 e al comma 1, lettera i bis), del presente articolo.(106)
1 quater. (107)
1 quinquies. La Regione istituisce, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, il registro regionale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili allo scopo di garantire il monitoraggio sull’andamento della produzione e di favorire la semplificazione dei procedimenti amministrativi.(108)
1 sexies. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 30, comma 2 bis, e di valorizzare le risorse locali, la Giunta regionale adotta linee guida per favorire la valorizzazione energetica degli scarti di potatura derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 184 bis del d.lgs. 152/2006 e dal d.lgs. 28/2011.(109)
2. I contributi di cui al comma 1, lettera c) sono concessi per l'acquisto o per la locazione finanziaria dei veicoli in misura determinata annualmente in ragione di parametri di mercato e, comunque, nella misura massima del 50% del prezzo di listino, IVA esclusa. I contributi sono concessi con priorità  agli enti pubblici e sono cumulabili con eventuali interventi statali per le stesse iniziative.
3. Con regolamento regionale sono determinate le modalità , le condizioni e i criteri che presiedono al rilascio di nuove concessioni di distribuzione di energia elettrica.
4. La Regione può avvalersi dell'ARPA per lo svolgimento delle funzioni tecniche e può affidare specifici incarichi all'IReR(110), a istituti universitari ed esperti esterni, secondo i criteri e i limiti previsti dall'articolo 7 della L.R. 16/1996, per l'effettuazione di ricerche e per lo studio di progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica energetica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi