LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 29.1(118)
(Misure a supporto dell’espletamento delle procedure per la realizzazione, la modifica e l’esercizio degli impianti da fonti energetiche rinnovabilii)
1. Al fine di un efficace ed efficiente espletamento delle procedure amministrative relative alla realizzazione, alla modifica e all’esercizio degli impianti da fonti energetiche rinnovabili, la Regione può avvalersi della collaborazione di esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione in materia di energia, ambiente, pianificazione territoriale, diritto ambientale, nonché di innovazione tecnologica applicata alle fonti energetiche, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono prestazioni di analisi e supporto finalizzate al corretto, efficace ed efficiente esercizio delle funzioni regionali di cui all’articolo 29, nonché alla semplificazione e al coordinamento delle procedure relative agli impianti da fonti energetiche rinnovabili, anche a beneficio degli enti locali competenti e per agevolare gli adempimenti degli operatori del settore.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2026”, sono stabiliti il numero massimo degli esperti esterni per lo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 2, l’oggetto delle specifiche prestazioni che possono svolgersi anche in coordinamento tra più esperti, la durata e i casi di revoca degli incarichi, nonché la misura del compenso economico.
NOTE:
118. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 13, comma 1 della l.r. 29 dicembre 2025, n. 19 . Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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