LEGGE REGIONALE
12 dicembre 2003
, N. 26
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26
Art. 30.
Pianificazione energetica regionale.
1. La pianificazione energetica regionale è costituita dall'atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e dal Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC), approvato dalla Giunta regionale e con il quale sono raggiunti gli obiettivi individuati nell'atto di indirizzi. La Giunta regionale, con il PREAC, determina:(112)
b) le linee d'azione per promuovere la compiuta liberalizzazione del mercato e il contenimento e la riduzione dei costi dell'energia;
c) i criteri sulla base dei quali esprimere la valutazione di sostenibilità dei nuovi impianti, che devono comunque considerare l'adozione della migliore tecnologia disponibile, la coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e termico, la coerenza con le reti di collegamento energia elettrica-metano e la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate privilegiando la produzione di energia da fonti rinnovabili e la modalità di autoconsumo.(114)
2. Il PREAC, integrato con la valutazione ambientale di cui all’articolo 1, comma 8, prevede obiettivi di transizione energetica e di riduzione delle emissioni climalteranti fissati in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 19, dell’Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 (COP21), e può essere aggiornato con frequenza quinquennale e, comunque, in caso di modifiche di obiettivi nazionali ed europei derivanti da nuove disposizioni o dall’assunzione di nuovi impegni internazionali.(115)
NOTE:
112. Il comma è stato modificato dall'art. 29, comma 1, lett. d) della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24. Successivamente l'alinea del comma è stato modificato dall'art.18, comma 1, lett. b) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23.
113. Il numero è stato modificato dall'art. 18, comma 1, lett. c) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23.
114. La lettera è stata modificata dall'art. 18, comma 1, lett. d) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23.
115. Il comma è stato modificato dall'art. 29, comma 1, lett. e) della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24. e successivamente sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. e ) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23.
116. Il comma è stato aggiunto dall'art. 25, comma 4 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7 e successivamente abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. f) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia