LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 33 bis
Disposizioni particolari.(118)
1. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara di cui al comma 1 del d.lgs. 164/2000è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza delle reti e degli impianti, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.
2. Allo scopo di assicurare la pienezza del confronto concorrenziale, la realizzazione degli interventi di gestione spetta alla società proprietaria delle reti e degli impianti con le modalità indicate dall’articolo 2, comma 2.
3. In alternativa alla disposizione di cui al comma 2 gli enti locali, singoli o in forma associata, possono affidare la gestione in sede di gara ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 14 del d.lgs. 164/2000 e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 6 bis dell’articolo 2. Tali elementi integrano il contratto di servizio.
3 bis. Ai fini della presente legge, per riscaldamento urbano o teleriscaldamento si intende un sistema a rete collocato prevalentemente in suolo pubblico, al servizio di un comparto urbano esistente o programmato, per la fornitura di energia termica, prodotta in una o più centrali, a una pluralità di edifici appartenenti a soggetti diversi, sulla base di contratti di somministrazione informati, nei limiti di capacità del sistema, al principio di non discriminazione e da sottoscrivere con tutti i clienti che richiedano l'accesso al sistema medesimo. L'universalità della prestazione, per quanto attiene al teleriscaldamento, si riferisce all'ambito territoriale interessato dalla diffusione delle reti di trasporto e di distribuzione dell'energia termica.(119)
3 ter. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 1, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale:(120)
a) l'ambito tariffario di riferimento per il servizio di teleriscaldamento destinato agli immobili di civile abitazione e le modalità per la rendicontazione dei costi del servizio medesimo;
b) i parametri per l'individuazione dei sistemi di teleriscaldamento a basso fattore di energia primaria e le linee guida per l'adeguamento, ove compatibile con i criteri di economicità e di continuità del servizio, delle infrastrutture in esercizio.
3 quater. Gli erogatori del servizio di teleriscaldamento trasmettono al Garante dei servizi di cui all'articolo 3 e all'Osservatorio risorse e servizi di cui all'articolo 4, per la verifica del rispetto di quanto stabilito al comma 3 ter, i criteri di formazione del prezzo di vendita dell'energia termica per l'anno in corso, corredati dai relativi conteggi, e il bilancio aziendale relativo alla quota di teleriscaldamento dell'anno precedente. Tale adempimento è compiuto annualmente:(121)
a) centoventi giorni prima dell'avvio della stagione termica, per quanto attiene al prezzo di vendita;
b) all'inizio del nuovo anno solare per quanto attiene al bilancio di settore.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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