LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 34.
Finalità.
1. La Regione, in forma coordinata con gli enti locali:
a) assicura un utilizzo razionale del sottosuolo, anche mediante la condivisione delle infrastrutture, coerente con la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico, della sicurezza e della salute dei cittadini;
b) agevola la diffusione omogenea di nuove infrastrutture, anche in zone territorialmente svantaggiate, realizzando, al contempo, economie a lungo termine.
2. Il presente titolo detta i criteri per la realizzazione di infrastrutture per l'alloggiamento di:
a) reti di acquedotti;
b) condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane;
c) reti elettriche di trasporto e distribuzione e per servizi stradali;
d) reti di trasporto e distribuzione per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi particolari;
e) reti di teleriscaldamento;
f) condutture di distribuzione del gas.
3. Per infrastruttura si intende il manufatto sotterraneo, conforme alle norme tecniche CEI-UNI, di dimensione adeguata a raccogliere al proprio interno, sistematicamente, tutti i servizi di rete compatibili in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per interventi legati a esigenze di continuità  del servizio.
4. L'infrastruttura è considerata opera di pubblica utilità  ed è assimilata, a ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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