LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 35.
Funzioni dei comuni.
1. I comuni provvedono, in particolare:
a) alla redazione del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) di cui all'articolo 38;
b) al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture che insistono sul territorio comunale;
c) alla mappatura ed alla georeferenziazione dei tracciati delle infrastrutture sotterranee, con annesse caratteristiche costruttive;
d) ad assicurare il collegamento con l'Osservatorio risorse e servizi ai fini dell'aggiornamento della banca dati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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