LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 41.
Finalità.
1. La Regione riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità  da tutelare in quanto risorsa esauribile di alto valore ambientale, culturale ed economico; riconosce altresì l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo e ne regolamenta l'uso al fine di salvaguardare i diritti e le aspettative delle generazioni future.
2. La Regione, con le disposizioni di cui al presente titolo, di riordino delle leggi regionali in materia, disciplina, in armonia con la normativa dello Stato e dell'Unione europea, le risorse idriche al fine di garantire:
a) la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrico, nel rispetto degli equilibri naturali e degli ecosistemi esistenti;
b) il miglioramento della qualità  delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
c) il raggiungimento degli obiettivi di qualità, mediante un approccio combinato per la gestione delle fonti puntuali e diffuse di inquinamento e degli usi delle acque;
d) il perseguimento degli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità  per quelle potabili;
e) la tutela e il miglioramento degli ecosistemi acquatici nelle loro caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e territoriali, mantenendo la capacità  naturale di autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità  di sostenere comunità  animali e vegetali ampie e diversificate;
f) il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, di cui al titolo I, per la gestione del servizio idrico;
g) la tutela dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate;
h) la sicurezza delle dighe e degli sbarramenti, al fine di assicurare la pubblica incolumità  e la protezione dei territori.
3. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, in forma coordinata con lo Stato e con gli enti locali:
a) promuove la creazione e la diffusione della cultura dell'acqua;
b) individua misure e promuove la ricerca e l'adozione di tecnologie ad elevato contenuto innovativo per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e il risparmio delle risorse idriche;
c) sviluppa e sostiene azioni per la gestione integrata quali-quantitativa delle risorse idriche di ciascun bacino idrografico;
d) incentiva l'adeguamento dei sistemi di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione nell'ambito del servizio idrico integrato con particolare riguardo alla salvaguardia delle risorse idriche sotterranee;
e) promuove la partecipazione attiva delle categorie interessate, degli utenti e delle loro associazioni alle fasi attuative della presente legge e agli interventi di riqualificazione ambientale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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