LEGGE REGIONALE 
   12 dicembre 2003 
  ,  N. 26
  
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26
Art. 41.
    Finalità.
    
      
      
      1.  La Regione riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità  da tutelare in quanto risorsa esauribile di alto valore ambientale, culturale ed economico; riconosce altresì l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo e ne regolamenta l'uso al fine di salvaguardare i diritti e le aspettative delle generazioni future. 
    
      
      
      2.  La Regione, con le disposizioni di cui al presente titolo, di riordino delle leggi regionali in materia, disciplina, in armonia con la normativa dello Stato e dell'Unione europea, le risorse idriche al fine di garantire: 
    a)  la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrico, nel rispetto degli equilibri naturali e degli ecosistemi esistenti; 
b)  il miglioramento della qualità  delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; 
c)  il raggiungimento degli obiettivi di qualità, mediante un approccio combinato per la gestione delle fonti puntuali e diffuse di inquinamento e degli usi delle acque; 
d)  il perseguimento degli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità  per quelle potabili; 
e)  la tutela e il miglioramento degli ecosistemi acquatici nelle loro caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e territoriali, mantenendo la capacità  naturale di autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità  di sostenere comunità  animali e vegetali ampie e diversificate; 
f)  il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, di cui al titolo I, per la gestione del servizio idrico; 
      
      
      3.  La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, in forma coordinata con lo Stato e con gli enti locali: 
  b)  individua misure e promuove la ricerca e l'adozione di tecnologie ad elevato contenuto innovativo per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e il risparmio delle risorse idriche; 
c)  sviluppa e sostiene azioni per la gestione integrata quali-quantitativa delle risorse idriche di ciascun bacino idrografico; 
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
 Legge Regionale