LEGGE REGIONALE
12 dicembre 2003
, N. 26
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26
Art. 44.
Funzioni della Regione.
1. Ferme restando le competenze conferite dalle leggi statali, spettano alla Regione:
a) il coordinamento delle attività dei soggetti responsabili dell'attuazione della pianificazione regionale;
b) il coordinamento delle politiche attuate nei singoli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui all'articolo 47, ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale e nel rispetto dei principi generali stabiliti per l'erogazione dei servizi, di cui al titolo I;
c) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni spettanti agli enti locali e l'individuazione di modalità per la tenuta e la pubblicità delle banche dati;
e) la stipula di intese con le regioni e le province autonome confinanti, per gli aspetti relativi alla tutela e all'utilizzazione di acque comuni;
f) la nomina dei regolatori delle acque di cui all’articolo 43 del r.d. 1775/1933 e le funzioni di cui al titolo I, capo II, del r.d. 1775/1933, l’affidamento della concessione della regolazione dei laghi di interesse interprovinciale e interregionale. Per l’affidamento della concessione di esercizio relativa ai laghi di interesse interregionale, la Regione acquisisce l’intesa con le regioni o province autonome interessate;(130)
g) la promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse;
h) l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle grandi derivazioni d’acqua pubblica, di cui all’art. 6 del r.d. 1775/1933, nonché l’esercizio di ogni altra funzione amministrativa di cui al r.d. 1775/1933;(131)(36)
h bis) il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e l'approvazione dei progetti di gestione, ai sensi dell'articolo 114 del d.lgs. 152/2006, per la quale Regione si avvale del parere dell'ARPA;(132)
h quater) il monitoraggio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18 (Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche'), delle prestazioni e dei livelli di qualità del servizio erogato stabiliti nel contratto di servizio e negli standard qualitativi fissati dalla Regione;(134)
h quinquies) l’esercizio dell’attività di vigilanza e sanzionatoria riguardante le funzioni di cui al presente articolo.(135)
1 bis. In caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili agli enti locali e alle loro forme associative in ordine alle materie disciplinate dal presente Titolo, la Regione ha diritto di rivalersi degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) per effetto dell'esercizio dell'azione di rivalsa da parte dello Stato.(136)
1 ter. La Regione promuove l’attuazione del Programma di tutela e uso delle acque (PTUA), di cui all’articolo 45, anche mediante gli strumenti di programmazione negoziata d’interesse regionale di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale), ivi compresi i contratti di fiume e i contratti di lago di cui al comma 7 dello stesso articolo 45 e, più in generale, tutti gli strumenti di cui all’articolo 68 bis del d.lgs. 152/2006 purché vedano la partecipazione regionale. La Regione può, altresì, incentivare gli interventi di cui al comma 1, lettera g), del presente articolo, individuati secondo criteri e modalità da stabilire con deliberazione della Giunta regionale, al fine di favorire l’adozione di misure utili al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal PTUA. Gli interventi di cui al precedente periodo sono incentivabili, per le medesime finalità, anche ove previsti dai progetti strategici di sottobacino di cui all’articolo 55 bis della l.r. 12/2005. Le modalità e i tempi di attuazione degli interventi di cui al secondo e terzo periodo possono essere definiti, tenuto conto, in particolare, del relativo livello di complessità, anche nell’ambito di convenzioni con i soggetti beneficiari. Agli incentivi di cui al presente comma si applica quanto previsto all’articolo 11 bis della l.r. 17/2011.(137)
NOTE:
130. La lettera è stata sostituita dall'art. 4, comma 1, lett. e) della l.r. 8 agosto 2006, n. 18 e successivamente dall'art. 8, comma 13, lett. n) della l.r. 5 agosto 2015, n. 22.
131. La lettera è stata sostituita dall'art. 4, comma 1, lett. f) della l.r. 8 agosto 2006, n. 18 e successivamente dall'art. 8, comma 13, lett. o) della l.r. 5 agosto 2015, n. 22.
132. La lettera è stata aggiunta dall'art. 7, comma 1, lett. b) della l.r. 27 febbraio 2007, n. 5 e successivamente sostituita dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 29 gennaio 2009, n. 1 e dall'art. 8, comma 13, lett. p) della l.r. 5 agosto 2015, n. 22.
133. La lettera è stata aggiunta dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 29 gennaio 2009, n. 1 ed è stata dichiarata illegittima costituzionalmente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 142/2010. La lettera è stata altresì abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 27 dicembre 2010, n. 21.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia