LEGGE REGIONALE
12 dicembre 2003
, N. 26
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26
Art. 45.
1. Il Piano di tutela delle acque (PTA), di cui all’articolo 121 del d.lgs. 152/2006, è lo strumento regionale per la pianificazione della tutela qualitativa e quantitativa delle acque. Il Piano è redatto in coerenza con gli atti di pianificazione di distretto idrografico e ha efficacia immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici territoriali, che entro sei mesi dalla data della sua approvazione ovvero del suo aggiornamento attivano le procedure necessarie ad adeguare i rispettivi strumenti di pianificazione ambientale, urbanistica e territoriale. Il PTA, ove espressamente previsto, ha efficacia immediatamente vincolante per i soggetti privati.
2. I piani d’ambito di cui all’articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e all’articolo 48, comma 2, lettera b), della presente legge sono adeguati entro sei mesi dalla data di approvazione o aggiornamento del PTA.
3. Gli strumenti di pianificazione di settore che hanno attinenza o interferiscono con la tutela, l’utilizzo delle risorse idriche e la salvaguardia degli ambienti connessi, con particolare riferimento alle aree protette di cui all’allegato 9 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, concorrono al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.
4. Il PTA è costituito da un atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e da un Programma di tutela e uso delle acque (PTUA), approvato dalla Giunta regionale, che individua le azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell’atto di indirizzi.
5. Il PTUA è integrato dalla valutazione ambientale, secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli da 4 a 9 della direttiva 2001/42/CE e agli articoli 11 e seguenti del d.lgs. 152/2006.(139)
6. Il PTA è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia ed è sottoposto a revisione e aggiornamento secondo la scadenza prevista dalla normativa statale. La Regione promuove la partecipazione attiva all’elaborazione, aggiornamento e revisione del PTA da parte delle rappresentanze economiche e sociali e delle associazioni di protezione ambientale interessate, secondo le previsioni di cui all’articolo 14 della direttiva 2000/60/CE.
7. La Regione promuove la concertazione e l’integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi e la salvaguardia dal rischio idraulico. Gli strumenti di programmazione negoziata, previsti dalle norme regionali, che assumono tali finalità sono denominati contratto di fiume e contratto di lago.
8. In attuazione della normativa comunitaria e statale in materia e ai fini della identificazione della classe di qualità dei corpi idrici individuati dal Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po e della verifica del mantenimento ovvero del raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale fissato in fase di pianificazione, con deliberazione della Giunta regionale è approvata la Rete regionale di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee. La Giunta stabilisce, altresì, i criteri e le modalità per garantire la salvaguardia dell’integrità e della funzionalità delle stazioni di monitoraggio nei casi di avvio di attività di trasformazione del territorio che possano interferire con la suddetta Rete.
NOTE:
138. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 26 novembre 2014, n. 29.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia