LEGGE REGIONALE 
   12 dicembre 2003 
  ,  N. 26
  
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26
Art. 46.
    Osservatorio regionale sulle risorse idriche.
    
      
      
      1. E' istituito l'Osservatorio regionale sulle risorse idriche, che costituisce sezione dell'Osservatorio risorse e servizi di cui all'articolo 4. 
    
      
      
      2.  La Giunta regionale, con le modalità  di cui all'articolo 11 della L.R. 16/1996, attraverso l'Osservatorio regionale sulle risorse idriche, assicura: 
    a)  l'integrazione e la raccolta unitaria delle informazioni relative al sistema delle acque lombarde, compresi gli ambiti fluviali e lacustri; 
b)  la condivisione delle informazioni da parte di tutti gli enti competenti in materia, al fine di favorire una gestione coerente e integrata delle risorse idriche; 
c)  la raccolta omogenea delle informazioni necessarie per l'alimentazione delle banche dati nazionali ed europee; 
      
      
      3. La Giunta regionale definisce le modalità di accesso e utilizzo dei dati da parte dei soggetti pubblici e privati e gli standard per la raccolta e la trasmissione degli elementi conoscitivi secondo criteri di interoperabilità e fruibilità, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e della direttiva 2003/4/CE. La Giunta regionale promuove le opportune intese volte a raggiungere un elevato grado di integrazione delle informazioni in materia di risorse idriche.(143)
  NOTE:
  
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
 Legge Regionale