LEGGE REGIONALE
12 dicembre 2003
, N. 26
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26
Art. 46.
Osservatorio regionale sulle risorse idriche.
1. E' istituito l'Osservatorio regionale sulle risorse idriche, che costituisce sezione dell'Osservatorio risorse e servizi di cui all'articolo 4.
2. La Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 11 della L.R. 16/1996, attraverso l'Osservatorio regionale sulle risorse idriche, assicura:
a) l'integrazione e la raccolta unitaria delle informazioni relative al sistema delle acque lombarde, compresi gli ambiti fluviali e lacustri;
b) la condivisione delle informazioni da parte di tutti gli enti competenti in materia, al fine di favorire una gestione coerente e integrata delle risorse idriche;
c) la raccolta omogenea delle informazioni necessarie per l'alimentazione delle banche dati nazionali ed europee;
3. La Giunta regionale definisce le modalità di accesso e utilizzo dei dati da parte dei soggetti pubblici e privati e gli standard per la raccolta e la trasmissione degli elementi conoscitivi secondo criteri di interoperabilità e fruibilità, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e della direttiva 2003/4/CE. La Giunta regionale promuove le opportune intese volte a raggiungere un elevato grado di integrazione delle informazioni in materia di risorse idriche.(140)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia