LEGGE REGIONALE
12 dicembre 2003
, N. 26
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26
Art. 46 bis
1. L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) svolge l’attività di controllo ambientale e di valutazione delle acque ai sensi della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA) e, in particolare, provvede:
a) al monitoraggio quali-quantitativo delle acque superficiali e sotterranee, secondo le scadenze previste negli strumenti di pianificazione e mediante la Rete regionale di monitoraggio di cui all’articolo 45, comma 8, senza alcun onere aggiuntivo e con le modalità e le tipologie di analisi che ogni sei anni saranno aggiornate con delibera di Giunta Regionale nel rispetto della normativa nazionale ed europea;
c) alle attività di controllo del rispetto delle normative ambientali degli scarichi in ambiente degli impianti di depurazione delle acque reflue e delle installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006;(142)
d) all’archiviazione dei dati di monitoraggio e di controllo su sistemi informativi condivisi con Regione in raccordo coi sistemi nazionali, provvedendo anche al trasferimento dei dati sui sistemi informativi ambientali nazionali, ai sensi dell’articolo 120 del d.lgs. 152/2006;
e) all’elaborazione periodica dei dati di cui alla lettera d) per la Giunta regionale e alla pubblicazione degli stessi sul portale di ARPA;
f) a fornire un sopporto tecnico-scientifico alla Regione per la redazione del PTA di cui all’articolo 45.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia