LEGGE REGIONALE
12 dicembre 2003
, N. 26
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26
1. In attuazione dell’articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), dal 1 gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall'articolo 148 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle province e alla Città metropolitana di Milano. Le province subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro in essere facenti capo alle Autorità di ambito di cui all’articolo 148 del d.lgs. 152/2006. Riguardo ai rapporti di lavoro di cui al precedente periodo, è garantita la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in godimento. Le province e la Città metropolitana di Milano esercitano le funzioni di governance del servizio idrico integrato secondo il principio di leale collaborazione, impostando le modalità migliori al fine di un coinvolgimento dei comuni dell’ambito nelle fasi decisionali e in quelle di indirizzo operativo.(152)
1 bis. In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province, di seguito indicati quali enti di governo dell’ambito, costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all’articolo 114, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e senza aggravio di costi per l’ente locale, un’azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile. L’ente di governo dell'ambito prevede nel consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’ambito una significativa rappresentanza dei comuni appartenenti all’ATO, pari ad almeno tre componenti sui cinque complessivi, facendo in modo che siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000; i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. I componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei comuni sono nominati dall’ente di governo dell’ambito su indicazione della Conferenza dei Comuni. Il presidente e i consiglieri di amministrazione dell’Ufficio d’ambito svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito.(153)
1 quater. Per l’effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 16, della legge 56/2014, la Città metropolitana di Milano subentra, quale ente di governo d'ambito, nei rapporti giuridici, compresi i rapporti di lavoro, della Provincia di Milano e del relativo Ufficio d’ambito, di seguito denominato Ufficio d’ambito della Città metropolitana di Milano, inerenti l’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato. Entro otto mesi dall’entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56‘Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni’)”, le competenze e le risorse finanziarie, umane e strumentali dell’Ufficio d’ambito del Comune di Milano sono trasferite all’Ufficio d’ambito della Città metropolitana di Milano; a tal fine, entro la stessa data, l’Ufficio d’ambito del Comune di Milano trasferisce all’Ufficio d’ambito della Città metropolitana di Milano tutti i dati e le informazioni necessarie all’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.(155)
1 quinquies. Dalla data di effettivo trasferimento delle competenze e delle risorse di cui al secondo periodo del comma 1 quater o, comunque, decorso il termine di cui ai medesimi periodo e comma, la Città metropolitana di Milano e il relativo Ufficio d’ambito subentrano rispettivamente nelle competenze del Comune di Milano e del relativo Ufficio d’ambito inerenti l’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato. Fino alla data di cui al primo periodo, il Comune di Milano e la Città metropolitana adottano atti di straordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, previa reciproca informativa.(155)
1 sexies. Entro la data di subentro nelle competenze del Comune di Milano e del relativo Ufficio d’ambito di cui al comma 1 quinquies, la Città metropolitana di Milano adegua, per quanto necessario, lo statuto dell’Ufficio d’ambito e le convenzioni e la Conferenza dei comuni dell'ambito, integrata con la partecipazione del Comune di Milano, adegua il proprio regolamento.(155)
1 septies. Alla data di cui al comma 1 quinquies il consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’ambito della Città metropolitana di Milano è composto da una significativa rappresentanza dei comuni appartenenti all’ATO della Città metropolitana di Milano pari ad almeno tre componenti sui cinque complessivi, in modo che vi siano un rappresentante per i comuni fino a 15.000 abitanti, un rappresentante per i comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000 e un rappresentante per il comune capoluogo; i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. I componenti del consiglio di amministrazione in rappresentanza dei comuni sono nominati dall’ente di governo dell’ambito su indicazione della Conferenza dei comuni. Il presidente e i consiglieri di amministrazione dell’Ufficio d’ambito svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito.(155)
1 octies. L’Ufficio d’ambito della Città metropolitana di Milano opera ai sensi dell’articolo 147, comma 2, lettera b), del d.lgs. 152/2006, fatti salvi i contratti di concessione del servizio idrico in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56‘Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni’” nel rispetto di quanto previsto dall’ articolo 172 del d.lgs.152/2006.(155)
1 nonies. La Comunità montana di Valle Camonica subentra, quale ente di governo dell'ambito, nei rapporti giuridici della Provincia di Brescia e del relativo Ufficio d’ambito, compresi i rapporti di lavoro, per la parte inerente alla organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato all’interno dei confini amministrativi della stessa Comunità montana. Entro sei mesi dall’istituzione dell’ATO di Valle Camonica e comunque entro tre mesi dalla costituzione del relativo Ufficio d’ambito, le competenze e le risorse finanziarie, umane e strumentali dell’Ufficio d’ambito della Provincia di Brescia sono trasferite al neo costituito Ufficio d’ambito della Comunità montana di Valle Camonica in rapporto proporzionale alla superficie territoriale di riferimento dei due enti; a tal fine, entro gli stessi termini, l’Ufficio d’ambito della Provincia di Brescia trasferisce al neo costituito Ufficio d’ambito della Comunità montana di Valle Camonica tutti i dati e le informazioni necessarie all’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. In caso di disaccordo fra i due enti di governo dell’ambito sulle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire al neocostituito Ufficio d’ambito della Comunità montana di Valle Camonica, le stesse saranno stabilite dalla Giunta Regionale previa istruttoria e proposta della direzione generale competente.(156)
1 decies. Dalla data di effettivo trasferimento delle competenze e delle risorse di cui al secondo periodo del comma 1 nonies o, comunque, decorso il termine di cui ai medesimi periodo e comma, la Comunità montana di Valle Camonica e il relativo Ufficio d’ambito subentrano rispettivamente nelle competenze della Provincia di Brescia e del relativo Ufficio d’ambito inerenti alla organizzazione e alla gestione del servizio idrico integrato all’interno dei confini amministrativi della stessa Comunità montana. Fino alla data di cui al primo periodo, la Provincia di Brescia adotta atti di straordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, previa informativa alla Comunità montana di Valle Camonica.(156)
1 undecies. Entro la data di subentro parziale nelle competenze della Provincia di Brescia e del relativo Ufficio d’ambito di cui al comma 1 decies, la Comunità montana di Valle Camonica provvede all’istituzione del proprio Ufficio d’ambito, dotandolo di statuto e del regolamento della Conferenza dei comuni.(156)
1 duodecies. Alla data di cui al comma 1 decies il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’ambito della Comunità montana di Valle Camonica è composto da cinque componenti, di cui almeno tre in rappresentanza dei comuni ed espressione ciascuno dei comuni con un numero di abitanti inferiore a 1.000, dei comuni con un numero di abitanti compreso tra 1.001 e 3.000 e dei comuni con un numero di abitati superiore a 3.000. La Comunità montana garantisce che i comuni che hanno una diversa gestione del servizio rispetto a quella scelta dall’ATO siano rappresentati nel Consiglio di amministrazione. I componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei comuni sono nominati dall’ente di governo dell’ambito su indicazione della Conferenza dei comuni. Il presidente e i consiglieri di amministrazione dell’Ufficio d’ambito svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito.(156)
1 terdecies. L’Ufficio d’ambito della Comunità montana di Valle Camonica opera nel rispetto dell’unicità di gestione di cui all’articolo 147, comma 2, lettera b), del d.lgs. 152/2006 e, per il territorio dei comuni che al momento della sua costituzione risultano già confluiti nella gestione unica affidata dall’Ufficio d’ambito della Provincia di Brescia, è tenuto ad indennizzare, per effetto del distacco dall’ATO e della parziale cessazione ex lege del rapporto convenzionale in essere con l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Brescia, il soggetto gestore degli investimenti effettuati nei predetti comuni per la parte non ancora ammortizzata dagli introiti tariffari. In caso di contrasto sulla misura dell’indennizzo dovuto al soggetto gestore del servizio idrico integrato nell’ATO della Provincia di Brescia, la stessa sarà stabilita da un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dalla Comunità montana di Valle Camonica, uno dal soggetto gestore e uno in accordo tra le parti ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano.(156)
1 quaterdecies. L’Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia) trasmette semestralmente alla Giunta Regionale un rapporto sullo stato di attuazione delle previsioni di cui all’articolo 47, comma 1 bis, e all’articolo 48, commi da 1 nonies a 1 terdecies, fino alla piena operatività dell’ATO di cui all’articolo 47, comma 1 bis.(156)
2. L’ente di governo dell’ambito esercita, tramite l’Ufficio d’ambito, le seguenti funzioni e attività:(157)
a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato;(158)
b) l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;
d) la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l’ente di governo dell’ambito e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato, nonché del regolamento del servizio;(160)
e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del d.lgs.152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati;(161)(162)
f) la vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente; (163)
g) la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;
h) l'individuazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006;
i) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, acquisito il parere del soggetto gestore dell’impianto di depurazione ricevente, e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, in conformità agli standard definiti dalla Regione, della banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate;(164)
i bis) le funzioni di controllo relative alle autorizzazioni di cui alla lettera i), fatte salve le attività di controllo ambientale di competenza dell’ARPA, con applicazione delle sanzioni amministrative previste in caso di inosservanza delle disposizioni di legge;(165)
j) la dichiarazione di pubblica utilità e l’emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato previste nel piano d’ambito, in qualità di autorità espropriante e secondo le procedure di cui al d.p.r. n. 327/2001, con facoltà di delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato nell’ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo;(166)
j bis) l’approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi di cui all’articolo 126 del d.lgs. 152/2006 previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito, ivi compresi i progetti recanti modifiche sostanziali agli impianti esistenti.(167)
3. Per le decisioni relative alle lettere a), b), d), e) ed h) del comma 2, l’ente di governo dell’ambito acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i comuni dell’ATO. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta e assunto con il voto favorevole dei sindaci o loro delegati di comuni che rappresentano almeno la maggioranza della popolazione residente nell’ambito. Ogni sindaco o suo delegato esprime un numero di voti proporzionale alla popolazione residente nel territorio del comune che rappresenta, secondo modalità definite nel regolamento della Conferenza.Le deliberazioni hanno validità se il numero dei comuni presenti è almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Decorso il termine per l’espressione del parere, l’ente di governo dell’ambito procede comunque ai sensi dei commi 4 e 4bis.(168)
4. Prima dell’approvazione del piano d’ambito o dei relativi aggiornamenti, l’ente di governo dell'ambito trasmette alla Regione il testo del piano, comprensivo del parere della Conferenza dei comuni di cui al comma 3, per l’invio, entro i successivi sessanta giorni, di eventuali osservazioni della Regione nei limiti delle proprie competenze in materia di governo del territorio e di tutela della salute, nonché al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari sull’utilizzo delle risorse idriche e la conformità agli atti di programmazione e pianificazione regionale, in particolare al PTA; per l’adeguamento del piano alle osservazioni conformative di cui al secondo periodo del comma 4 bis, l’ente di governo dell'ambito non necessita di ulteriore parere ai sensi del comma 3.(169)
4 bis. Trascorsi sessanta giorni dall’invio alla Regione del testo di cui al comma 4, l’ente di governo dell’ambito approva il piano d’ambito o i relativi aggiornamenti, motivando qualora intenda discostarsi dalle osservazioni regionali. Le osservazioni tese a garantire la conformità al PTA sono vincolanti.(170)
NOTE:
150. L'articolo già modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 8 agosto 2006, n. 18 e dall'art. 7, comma 1 della l.r. 27 febbraio 2007, n. 5, è stato poi sostituito dall'art. 5, comma 1 della l.r. 29 gennaio 2009, n. 1.
151. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 27 dicembre 2010, n. 21.
152. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 27 dicembre 2010, n. 21 e successivamente modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c), numeri 1) e 2) della l.r. 12 ottobre 2015, n. 32.
153. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 27 dicembre 2010, n. 21 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 26 novembre 2014, n. 29, dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 26 novembre 2014, n. 29 e dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 26 novembre 2014, n. 29. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c), numero 3) della l.r. 12 ottobre 2015, n. 32.
154. Il comma è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. c), numero 4) della l.r. 12 ottobre 2015, n. 32.
155. Il comma è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. c), numero 5) della l.r. 12 ottobre 2015, n. 32.
157. L'alinea è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 27 dicembre 2010, n. 21 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 26 novembre 2014, n. 29.
158. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 27 dicembre 2010, n. 21.
160. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. m) della l.r. 27 dicembre 2010, n. 21 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 26 novembre 2014, n. 29e dall'art. 9, comma 1, lett. c) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23.
161. La lettera è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. p) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. n) della l.r. 27 dicembre 2010, n. 21. La lettera è stata ulteriormente modificata dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 26 novembre 2014, n. 29.
162. Su una precedente versione della lettera è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 142/2010.
163. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. o) della l.r. 27 dicembre 2010, n. 21 e successivamente modificata dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 26 novembre 2014, n. 29.
164. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. p) della l.r. 27 dicembre 2010, n. 21.
166. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 26 novembre 2014, n. 29.
167. La lettera è stata aggiunta dall'art. 8, comma 1, lett. e) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23 e successivamente modificata dall'art. 49, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.
168. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. q) della l.r. 27 dicembre 2010, n. 21 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 26 novembre 2014, n. 29.
169. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. q) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. r) della l.r. 27 dicembre 2010, n. 21 e dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 26 novembre 2014, n. 29. Il comma è stato anche modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 26 novembre 2014, n. 29.
170. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. s) della l.r. 27 dicembre 2010, n. 21 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 26 novembre 2014, n. 29 e dall'art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 26 novembre 2014, n. 29.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia