LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 51.
Tariffa.(187)
1. Gli enti di governo dell’ambito determinano i criteri di applicazione del sistema tariffario d'ambito, nel rispetto della normativa nazionale vigente, tenendo conto dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e di articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati.(188)(189)
2. La tariffa è riscossa dal gestore unico di ambito e ripartita secondo quanto stabilito nel piano d’ambito, nel contratto di servizio e nelle eventuali convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 156, comma 1, del d.lgs. 152/2006.(190)
NOTE:
189. Su una versione precedente del comma è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 142/2010. Torna al richiamo nota
190. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. z) della l.r. 27 dicembre 2010, n. 21. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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