LEGGE REGIONALE
12 dicembre 2003
, N. 26
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26
Art. 51.
1. Gli enti di governo dell’ambito determinano i criteri di applicazione del sistema tariffario d'ambito, nel rispetto della normativa nazionale vigente, tenendo conto dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e di articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati.(188)(189)
2. La tariffa è riscossa dal gestore unico di ambito e ripartita secondo quanto stabilito nel piano d’ambito, nel contratto di servizio e nelle eventuali convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 156, comma 1, del d.lgs. 152/2006.(190)
NOTE:
187. L'articolo già modificato dall'art. 4, comma 1, lett. s) della l.r. 8 agosto 2006, n. 18è stato poi sostituito dall'art. 8, comma 1 della l.r. 29 gennaio 2009, n. 1.
188. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. r) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. y) della l.r. 27 dicembre 2010, n. 21. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 26 novembre 2014, n. 29.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia