LEGGE REGIONALE
12 dicembre 2003
, N. 26
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26
Art. 53 bis
1. La Regione, nel perseguire la propria politica di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili in accordo con i vigenti obiettivi comunitari, al fine di migliorare la sostenibilità della gestione del sistema delle acque, bene comune da preservare e primario elemento di sviluppo territoriale e socio-economico, e per contribuire al processo di attuazione del “federalismo demaniale”, di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42), promuove:
b) la valorizzazione e la tutela della risorsa idrica, con particolare riferimento alle aree interessate dalle opere delle grandi derivazioni idroelettriche anche mediante forme di partecipazione degli enti locali nella gestione delle acque, secondo i principi di solidarietà, sussidiarietà, adeguatezza e territorialità;
2. La Regione, in conformità ai principi di tutela della concorrenza, avvia le procedure per la ricognizione delle opere di cui all’articolo 25 del r.d. 1775/1933 e procede ad indire le gare ad evidenza pubblica di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) anche per tramite della società patrimoniali di cui al comma 7.
[3. La Regione, in assenza e nelle more dell’individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell’energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara, di cui all’art. 12, comma 2, del d.lgs. 79/1999, provvede a determinare i suddetti requisiti e parametri entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.](200)
4. La Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere di cui al comma 2 e per espletare le procedure di gara, può consentire, per le sole concessioni in scadenza, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999.(201)
5. La prosecuzione temporanea di cui al comma 4è subordinata al rispetto delle condizioni tecniche ed economiche definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Nel periodo di prosecuzione temporanea, il concessionario uscente è tenuto a versare alla Regione, secondo le modalità e gli importi stabiliti con la predetta deliberazione di Giunta regionale un canone aggiuntivo rispetto ai canoni e sovracanoni e alla cessione gratuita di energia già stabiliti. La Regione, sulla base delle intese concluse con le singole province sul cui territorio insistono le infrastrutture afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche, provvede a trasferire parte dei proventi del canone aggiuntivo di cui al presente comma alle province e comuni interessati, prevedendo particolari condizioni per quelli rivieraschi, in misura non inferiore al 50 per cento delle somme introitate; gli importi fissati sono destinati a concorrere al finanziamento di misure e interventi di miglioramento ambientale dei territori interessati. E’ fatto obbligo al concessionario uscente, durante il periodo di prosecuzione temporanea dell’esercizio di cui al comma 4, di realizzare con oneri a proprio carico i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti. Il concessionario uscente è tenuto, altresì, a comunicare alla Giunta regionale, entro le date e nei modi da questa stabiliti, il programma degli interventi da effettuare, che restano a carico del concessionario uscente, fatta salva l’applicazione dell’articolo 26 del r.d. 1775/1933.(202)
6. Per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo, le variazioni anche sostanziali di cui all’articolo 49, comma 1, del r.d. 1775/1933, non danno comunque luogo a modifiche della scadenza originaria.
6 bis. Al fine di concorrere al finanziamento di misure e interventi di miglioramento ambientale, la Giunta regionale può stabilire, in luogo della corresponsione di tutti o parte dei proventi di cui al comma 5, criteri, modalità e forme di compensazione per lo sviluppo del territorio interessato dalla concessione.(204)
[7. La Regione, ai sensi del d.lgs. 85/2010, allo scadere delle concessioni acquisisce le opere e gli impianti di cui all’articolo 25 del r.d. 1775/1933 afferenti l’utilizzazione delle acque pubbliche demaniali delle grandi derivazioni idroelettriche e li conferisce, entro sei mesi dall’acquisizione, in proprietà a società patrimoniali di scopo, con partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile, cu i partecipano senza oneri gli enti locali o anche loro forme di aggregazione sovra comunale interessati per territorio. La misura della partecipazione degli enti locali interessati sarà determinata previa intesa fra gli stessi e la Regione e comunque non dovrà essere inferiore al 30 per cento; la restante quota di partecipazione è detenuta dalla Regione. Le società patrimoniali metteranno a disposizione del soggetto affidatario, individuato sia con la procedura di cui ai commi 2 e 8 sia con quella di cui al comma 9, le infrastrutture e gli impianti afferenti alla derivazione. Il soggetto affidatario esercirà le infrastrutture e gli impianti afferenti alla derivazione nel rispetto di condizioni e a fronte di un corrispettivo, da versarsi alle società patrimoniali, stabiliti dalla Giunta regionale. Il corrispettivo sarà in parte fisso e determinato sulla base della potenza nominale media annua e soggetto all’adeguamento legato al tasso annuo d’inflazione programmato, e in parte variabile e commisurato all’effettiva produzione realizzata e valorizzata in base alla collocazione dell’energia sul mercato elettrico e nel rispetto del normale rendimento di mercato dei cespiti affidati; il corrispettivo dovrà essere in parte destinato ad interventi di tutela ambientale nei territori interessati. Su richiesta delle province interessate dovrà essere costituita una società patrimoniale di scopo per ciascuna provincia, a condizione che sul territorio della stessa, a far data dall’entrata in vigore della presente norma, siano ricompresi impianti di grande derivazione idroelettrica che complessivamente raggiungano almeno 100 MW di potenza attiva nominale installata.](200)
[8. La Regione, allo scadere delle concessioni in essere, garantendo la neutralità rispetto al mercato, affida, anche per il tramite delle società di cui al comma 7, l’esercizio industriale delle infrastrutture e degli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, ovvero direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che siano soddisfatti i requisiti prescritti dalle vigenti direttive comunitarie e norme nazionali.](200)
[9. In deroga a quanto disposto dai commi 2 e 8, in attuazione dell’articolo 44, comma secondo, della Costituzione, al fine di garantire misure di compensazione territoriale, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province montane individuate mediante i criteri di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), o delle province che indipendentemente dal possesso dei criteri previsti dalla stessa legge, abbiano il 50 per cento del territorio ad una quota superiore a 500 metri sul livello del mare sono affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata partecipate dalle province interessate, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
a) la selezione del socio privato venga effettuata mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
b) la gara per la selezione del socio privato, svolta dalla provincia competente, abbia per oggetto la qualità del socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione industriale;
c) la partecipazione del socio privato alla società mista, sia compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento del capitale sociale.
Il ricorso all’affidamento di cui al presente comma avviene su richiesta della provincia competente che deve pervenire alla Regione entro centottanta giorni dall’adozione della deliberazione di Giunta Regionale di avvio delle procedure di affidamento di cui ai commi 2 e 8.](200)
[10. La Regione provvede al rilascio della concessione per l’uso delle acque pubbliche in favore dei soggetti affidatari come individuati con le procedure di cui al presente articolo.](200)
11. Le disposizioni del presente articolo costituiscono l’attivazione della clausola di cedevolezza prevista all’articolo 15, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
12. Sono fatte salve:
a) le disposizioni per le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 delle legge 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovra canoni in tema di concessioni di derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice) per le concessioni di grande derivazione d’acqua ad uso idroelettrico fissate dall’articolo 15, comma 6 del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010;
b) le disposizioni di legge per le compensazioni territoriali disciplinate dall’articolo 15, comma 6-ter, lettera a), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010.
NOTE:
199. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. a) della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19.
201. Il comma è stato sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. c) della l.r. 30 dicembre 2014, n. 35 e successivamente dall'art. 8, comma 13, lett. s) della l.r. 5 agosto 2015, n. 22. Vedi sentenza Corte costituzionale n. 101/2016. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 18, comma 1 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.
202. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d) della l.r. 30 dicembre 2014, n. 35 e dall'art. 6, comma 1, lett. e) della l.r. 30 dicembre 2014, n. 35. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 8, comma 13, lett. t) della l.r. 5 agosto 2015, n. 22.. L'art. 8, comma 5, lett. a) della l.r. 5 agosto 2015, n. 22. ha abrogato l'art. 6, comma 1, lett. d) della l.r. 30 dicembre 2014, n. 35.
203. Il comma è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. f) della l.r. 30 dicembre 2014, n. 35. L'art. 8, comma 5, lett. b) della l.r. 5 agosto 2015, n. 22. ha abrogato l'art. 6, comma 1, lett. f) della l.r. 30 dicembre 2014, n. 35.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia