LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 54.
Sanzioni.
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al titolo I comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) da € 5.000 a € 10.000 per il mancato rispetto degli impegni assunti dal gestore con la carta dei servizi;
b) da € 5.000 a € 10.000 per la mancata, tardiva, mendace o incompleta trasmissione dei dati e informazioni all'Osservatorio risorse e servizi di cui all'articolo 7, comma 2;
c) da € 1.000 a € 10.000 per il mancato rispetto di quanto prescritto dall'articolo 10, in merito al diritto di accesso e di interconnessione delle reti.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al titolo II, ferme restando le disposizioni in materia di sanzioni previste dal d.lgs. 22/1997, comporta anche l'applicazione delle seguenti sanzioni:
0a) da € 100,00 a € 1.000,00 in caso di inosservanza dell'obbligo di compilazione dei dati di cui all'articolo 18 comma 3;(212)
a) da € 1.000 a € 10.000 per il conferimento e l'accettazione in discarica effettuato dopo la data indicata dall'articolo 23, comma 2;
b) da € 500 a € 5.000 per il compimento di qualsiasi azione commissiva od omissiva finalizzata a non consentire l'esercizio delle funzioni di controllo.
2 bis. L’inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo V, ferme restando le disposizioni in materia di sanzioni previste da leggi statali, comporta anche l’applicazione delle seguenti sanzioni:(213)
a) da € 5.000 a € 50.000 per l’inosservanza totale o parziale, da parte del concessionario, dell’obbligo di rilascio a valle dell’opera di presa del DMV previsto dall’articolo 95, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e all’articolo 12 bis del r.d. 1775/1933 così come stabilito nel provvedimento di concessione o di adeguamento del medesimo;(214)
a bis) da € 500 a € 20.000 per la mancata installazione, manutenzione e trasmissione dati da parte del concessionario, dei sistemi per la misurazione e il monitoraggio telematico in continuo del DMV rilasciato in alveo dalle opere di presa di cui all’articolo 53 ter;(215)
b) da € 500 a € 20.000 per la mancata installazione, da parte del concessionario, degli strumenti di misura prescritti dall’autorità competente e per la mancata o incompleta trasmissione dei dati di misurazione delle portate, dei volumi d’acqua accumulati e/o derivati prescritti ai sensi dell’articolo 52, comma 4 ter;
c) da € 500 a € 20.000 per ogni variazione apportata dal concessionario alle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso e restituzione dell’acqua, in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste agli articoli 25, 26 e 27 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26).
3. L'irrogazione delle sanzioni, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e l'introito del relativo provento compete ai comuni nei casi di cui al comma 1 e alle province nei casi di cui al comma 2. Alla Regione sono devoluti:
a) i proventi derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 1, lettera b);
b) i proventi derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 2, lettera a).
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al titolo V comporta l'applicazione della sanzione da € 1.000 a € 10.000 per la realizzazione di opere o la gestione di invasi in assenza dell'autorizzazione o in difformità  dalle prescrizioni indicate dall'articolo 53 e dai regolamenti attuativi. Il responsabile è tenuto, in caso di assenza dell'autorizzazione, al ripristino dello stato dei luoghi e, in caso di opere difformi, all'adeguamento alle suddette prescrizioni.
5. L’attività sanzionatoria prevista dal d.lgs. 152/1999 e dal comma 4, nonché l’introito dei relativi proventi, competono ai comuni, alle province e alle Autorità per i profili di rispettiva competenza.(216)
NOTE:
214. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. o) della l.r. 29 ottobre 2013, n. 9. Torna al richiamo nota
215. La lettera è stata aggiunta dall'art. 8, comma 13, lett. w) della l.r. 5 agosto 2015, n. 22. Torna al richiamo nota
216. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a) della l.r. 8 agosto 2006, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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