LEGGE REGIONALE
12 dicembre 2003
, N. 26
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26
Art. 56.
Modifica di leggi regionali.
2. Alla lettera b) del comma 26 dell’articolo 3 della legge regionale 1/2000(224) sono aggiunte, in fine, le parole “ivi comprese quelle allocate nel sottosuolo”.
3. Alla l.r. 70/1983(225) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera s) del comma 1 dell'articolo 35, sono aggiunte le seguenti lettere:
“s bis) bonifica e smaltimento rifiuti da siti contaminati;
s ter) bonifica dei terreni e smaltimento dei rifiuti abusivamente stoccati sul suolo”;
“s bis) bonifica e smaltimento rifiuti da siti contaminati;
s ter) bonifica dei terreni e smaltimento dei rifiuti abusivamente stoccati sul suolo”;
b) al comma 2 dell'articolo 38, dopo la parola “intervento”, sono inserite le parole "e, limitatamente alle lettere s bis) e s ter) del comma 1 dell'articolo 35 dal direttore della direzione competente in materia,”.
NOTE:
223. Il comma è abrogato sotto condizione dall'art. 24, comma 6, lett. b) della l.r. 27 giugno 2008, n. 19, a partire dal primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 20 della l.r. 27 giugno 2008, n. 19. Il comma è stato definitivamente abrogato dall'art. 24, comma 6, lett. b) della l.r. 27 giugno 2008, n. 19 come sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. g) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33.
225. Si rinvia alla l.r. 12 settembre 1983, n. 70, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia