LEGGE REGIONALE
14 aprile 2004
, N. 7
Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali
(BURL n. 16, 1º suppl. ord. del 16 Aprile 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-04-14;7
Art. 3.
Compiti e competenze.
1. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:
a) studiare i problemi relativi all’esercizio delle attività professionali intellettuali e proporre alla Giunta regionale studi e ricerche;
b) proporre iniziative tese a qualificare le libere professioni anche nello sviluppo del contesto europeo;
c) promuovere studi per la tutela dei professionisti e iniziative volte a salvaguardare la correttezza e la qualità delle prestazioni nel rispetto delle regole deontologiche stabilite dagli statuti dei rispettivi ordini e collegi o dagli atti costitutivi delle associazioni, ferme restando le competenze esclusive previste dagli ordini professionali;
d) formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui progetti di legge attinenti all’esercizio delle attività professionali intellettuali ed alla tutela del rapporto tra professionisti ed utenti;
1 bis. La Giunta regionale assicura la pubblicità delle attività della Consulta mediante un’informativa annuale da pubblicare sul sito web istituzionale.(1)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia