LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004 , N. 7

Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali

(BURL n. 16, 1º suppl. ord. del 16 Aprile 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-04-14;7

Art. 4.
Composizione della Consulta.
1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a) l’assessore competente o suo delegato che la presiede;
b) un rappresentante per ogni ordine, collegio, associazione professionale regolarmente costituiti e che ne facciano richiesta sulla base delle indicazioni dei singoli enti;
c) cinque rappresentanti designati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della minoranza.
2. I rappresentanti delle associazioni o federazioni di associazioni professionali sono individuati direttamente dai rispettivi organi interni competenti.
3. La Consulta, per lo svolgimento dei propri compiti, individua al suo interno commissioni specifiche per aree omogenee le quali esaminano preventivamente gli atti nelle materie di rispettiva competenza.
4. La Consulta elegge l’ufficio di presidenza composto, oltre che dal Presidente, da tre vicepresidenti scelti uno tra i rappresentanti degli ordini e collegi, uno tra i rappresentanti delle associazioni professionali, uno tra i rappresentanti del Consiglio regionale di cui al comma 1, lettera c). L’ufficio di presidenza svolge funzioni di coordinamento delle attività delle commissioni specifiche, formula l’ordine del giorno delle sedute della Consulta, ne regola i lavori e formalizza le decisioni assunte dalla Consulta o dalle commissioni specifiche.
5. Esplica le funzioni di segretario della Consulta il dirigente della direzione generale competente.
6. Per la costituzione della Consulta regionale sono considerate le rappresentanze del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) e quelle facenti parte della Consulta delle associazioni delle professioni non regolamentate così come risultanti dal rapporto di monitoraggio del CNEL esistente all’atto di costituzione della Consulta, e comunque integrabili a seguito di successivi monitoraggi del CNEL, nonché ulteriori rappresentanze di associazioni significative presenti sul territorio che ne facciano istanza e che rispondano ai criteri di accesso definiti nel regolamento di cui all’articolo 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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