LEGGE REGIONALE
5 maggio 2004
, N. 11
Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia
(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 07 Maggio 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-05-05;11
Art. 5.
Disposizioni in materia di istruzione.
1. La Regione, previo accordo con gli organi statali competenti, sostiene finanziariamente forme sperimentali di teleinsegnamento, forme di aggregazione dei diversi livelli di insegnamento in plessi scolastici e attività extrascolastiche aventi sede nei piccoli comuni.
2. La Giunta regionale può provvedere alla stipula della convenzione con gli organi statali competenti e alla determinazione dei criteri e delle modalità per il finanziamento delle iniziative previste dal comma 1.
3. La Regione, sulla base dei parametri definiti, sostiene i piccoli comuni, nel cui territorio non sono presenti istituti scolastici dell’obbligo, per l’acquisto di autoveicoli utilizzabili anche per il trasporto degli alunni.(6)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia