LEGGE REGIONALE 5 maggio 2004 , N. 11

Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 07 Maggio 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-05-05;11

Art. 7.
Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 in materia di FRISL.
1. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio, e sulla contabilità della Regione” e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL))(7)è sostituito dal seguente:
“3. In via straordinaria, per il completo finanziamento di interventi proposti dai piccoli comuni di cui alla legge regionale sulle misure di sostegno a favore dei piccoli comuni, oppure previsti da strumenti di programmazione negoziata come definiti dalla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), possono essere assegnati a valere sul fondo, ad integrazione dei contributi in capitale a rimborso, contributi in capitale a fondo perduto, ai sensi dell’articolo 28 sexies della l.r.. 34/1978, il cui importo complessivo non può in ogni caso superare per ciascuna iniziativa il 25% delle risorse destinate annualmente all’iniziativa stessa. Per il finanziamento dei singoli progetti, le schede dell’iniziativa possono prevedere un contributo a fondo perduto fino al 50% per gli interventi proposti dai piccoli comuni e fino al 25% per interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata.”.
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 14 dicembre 1991, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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