LEGGE REGIONALE 5 maggio 2004 , N. 11

Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 07 Maggio 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-05-05;11

Art. 10.
Disposizioni finali.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4 e 6 si applicano a tutti i comuni con popolazione residente inferiore o pari a 3.000 abitanti, risultante dall'ultimo dato disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, indipendentemente dalla classificazione di cui all’articolo 2. (12)(13)
1 bis. In attesa del riordino complessivo della materia, per l'anno 2013 si applica l'aggiornamento dell'individuazione e della classificazione dei piccoli comuni effettuato, ai sensi dell'articolo 2, nella IX legislatura regionale.(14)
NOTE:
12. Vedi errata corrige BURL 16 luglio 2004, n. 29, 1° suppl. ord. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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