LEGGE REGIONALE 2 agosto 2004 , N. 17

Calendario venatorio regionale(1)

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 05 Agosto 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-08-02;17

Art. 1.
Stagione venatoria, giornate e orari di caccia.
1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno. L’esercizio venatorio è consentito, anche con l’ausilio del cane, in forma vagante o da appostamento fisso o temporaneo.
2. Per l’intera stagione venatoria la caccia è consentita per tre giorni alla settimana, a scelta del titolare della licenza, tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica; l’esercizio venatorio è praticabile a partire da un’ora prima dell’alba fino al tramonto.
3. Le province possono posticipare l’apertura della caccia in forma vagante sino al 1º ottobre per una maggior tutela delle produzioni agricole e per consentire un adeguato sviluppo della fauna stanziale.
4. Le province, previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), possono anticipare sino al 1º settembre l’apertura della caccia, nella forma da appostamento fisso e temporaneo, alle specie cornacchia grigia, cornacchia nera, tortora ( Streptopelia turtur ) e merlo, anticipando in misura corrispondente il termine di chiusura.
5. Le province possono prevedere limitazioni alla caccia vagante e all’uso del cane nel periodo compreso tra il 1º gennaio ed il 31 gennaio. Le province possono altresì prevedere limitazioni all’uso del cane da seguita nel periodo compreso fra l‘8 dicembre ed il 31 gennaio.
6. Le province, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, sentito l’INFS, possono regolamentare l’esercizio venatorio da appostamento fisso all’avifauna migratoria nel periodo intercorrente dal 1º ottobre al 30 novembre, integrandolo con due giornate settimanali.
7. La Regione può, con provvedimento del dirigente della direzione della Giunta regionale competente per materia, sentito l’INFS, ridurre, per periodi determinati la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità.(2)
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 2 e dell’allegato A della l.r. 8 luglio 2015, n. 19, le funzioni sono riallocate in capo alla Regione fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, dall’art. 3, comma 2 per la Città metropolitana di Milano e dall’art. 5, comma 2 per la Provincia di Sondrio, della l.r. 8 luglio 2015, n. 19. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 2 della l.r. 16 settembre 2009, n. 21. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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