LEGGE REGIONALE 2 agosto 2004 , N. 17

Calendario venatorio regionale(1)

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 05 Agosto 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-08-02;17

Art. 2.
Carniere giornaliero, allenamento dei cani, tesserino venatorio.
1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i trenta capi di selvaggina migratoria. In particolare, non può essere superato il seguente carniere giornaliero per cacciatore:
a) lepre comune, lepre bianca, coturnice delle Alpi, gallo forcello: un capo per ciascuna specie;
b) palmipedi, trampolieri e rallidi: dieci capi complessivi per tutte le specie;
c) beccaccia: due capi;
d) tortora (Streptopelia turtur) : dieci capi.
2. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui al comma 1 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie nelle quali valgono i piani di prelievo annuali approvati dalla provincia, come pure non si applicano, per la selvaggina stanziale allevata, nelle aziende agri-turistico-venatorie.
3. Per gli ungulati, il cui prelievo avvenga nell’ambito della caccia di selezione con piani di abbattimento, non si applicano i limiti di cui al comma 1.
4. L’allenamento ed addestramento cani è disciplinato dalle province ed è consentito nei trenta giorni antecedenti l’apertura generale della stagione venatoria, sull’intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L’allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all’articolo 37, comma 8, della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), anche se prive di tabellazione.
5. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, rilasciato dalla provincia di residenza e valido su tutto il territorio nazionale, della licenza di caccia valida e della ricevuta del pagamento dell’assicurazione personale.
6. Il cacciatore, all’inizio della giornata venatoria, deve indicare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino: il giorno, il mese, la provincia, l’ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino o azienda faunistico-venatoria o azienda agri-turistico-venatoria, nonché ogni capo di selvaggina stanziale non appena abbattuto e raccolto; per la selvaggina migratoria il numero dei capi abbattuti, suddivisi per specie, va indicato in modo indelebile al termine delle giornate di caccia e comunque sul posto di caccia.
8. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato alla provincia che lo ha rilasciato, non oltre il 31 marzo di ogni anno.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 2 e dell’allegato A della l.r. 8 luglio 2015, n. 19, le funzioni sono riallocate in capo alla Regione fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, dall’art. 3, comma 2 per la Città metropolitana di Milano e dall’art. 5, comma 2 per la Provincia di Sondrio, della l.r. 8 luglio 2015, n. 19. Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato abrogato dall'art. 16, comma 1, della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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