LEGGE REGIONALE 2 agosto 2004 , N. 17

Calendario venatorio regionale(1)

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 05 Agosto 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-08-02;17

Art. 3.
Specie cacciabili e periodi di caccia.
1. Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: coniglio selvatico, minilepre, beccaccia, allodola, merlo, quaglia, tordo bottaccio e tortora (Streptopelia turtur) .
2. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: alzavola, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, cornacchia nera, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo sassello e volpe.
3. Dalla terza domenica di settembre all’8 dicembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: pernice rossa, starna e lepre comune. In zona Alpi la caccia alla lepre comune termina il 30 novembre.
4. Dal 1º ottobre al 30 novembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: coturnice delle Alpi, gallo forcello, lepre bianca, pernice bianca, camoscio, capriolo, cervo e muflone, fatta eccezione per le cacce di selezione agli ungulati.
5. Dal 1º ottobre al 31 dicembre è consentita la caccia al cinghiale, con facoltà per le province di posticipare il periodo dal 1º novembre al 31 gennaio.
6. Limitatamente alle specie di ungulati, le province, sentito l’INFS, possono autorizzare la caccia di selezione nei periodi di seguito indicati:
a) dal 1° agosto al 31 dicembre per la caccia al camoscio, al cervo e al muflone;
b) dal 1° giugno sino alla seconda domenica di dicembre per la caccia al capriolo;
c) dal 1° giugno al 31 gennaio per la caccia al cinghiale. (4)
6 bis. La caccia di selezione di cui al comma 6 deve effettuarsi sulla base di piani provinciali di abbattimento selettivi delle popolazioni di ungulati e, limitatamente ai comprensori alpini di caccia e agli ambiti territoriali di caccia, secondo il regolamento predisposto dalle province, salva la possibilità di introdurre restrizioni temporali in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà locali. (5)
7. Nelle aziende faunistico-venatorie i piani di assestamento presentati dal concessionario sono autorizzati dalla provincia.
8. Le province, nel periodo compreso tra il 1º gennaio ed il 31 gennaio, possono, sentiti i comitati di gestione, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 2 e dell’allegato A della l.r. 8 luglio 2015, n. 19, le funzioni sono riallocate in capo alla Regione fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, dall’art. 3, comma 2 per la Città metropolitana di Milano e dall’art. 5, comma 2 per la Provincia di Sondrio, della l.r. 8 luglio 2015, n. 19. Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 22 febbraio 2007, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi