LEGGE REGIONALE
28 ottobre 2004
, N. 26
Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell’articolo 122, quarto comma, della Costituzione
(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 29 Ottobre 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-10-28;26
Art. 1.
Finalità.
1. La presente legge, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 122, quarto comma, della Costituzione, disciplina le procedure per il giudizio di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, a salvaguardia dell’autonomia e dell’indipendenza riservata ai componenti del Consiglio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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