LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2004 , N. 26

Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell’articolo 122, quarto comma, della Costituzione

(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 29 Ottobre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-10-28;26

Art. 2.
Principi.
1. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1 sono ricomprese tutte le attività che costituiscono esplicazione della funzione consiliare tipica, sia delle attribuzioni direttamente affidate al Consiglio regionale dalla Costituzione e dallo Statuto o da altre fonti normative cui la stessa Costituzione rinvia, che di quelle collegate da nesso funzionale con l’esercizio delle attribuzioni proprie dell’organo legislativo regionale.
3. Il Consiglio regionale è l’organo competente a valutare la insindacabilità della condotta eventualmente addebitata ad un proprio membro.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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