LEGGE REGIONALE
28 ottobre 2004
, N. 26
Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell’articolo 122, quarto comma, della Costituzione
(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 29 Ottobre 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-10-28;26
Art. 2.
Principi.
1. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1 sono ricomprese tutte le attività che costituiscono esplicazione della funzione consiliare tipica, sia delle attribuzioni direttamente affidate al Consiglio regionale dalla Costituzione e dallo Statuto o da altre fonti normative cui la stessa Costituzione rinvia, che di quelle collegate da nesso funzionale con l’esercizio delle attribuzioni proprie dell’organo legislativo regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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