LEGGE REGIONALE
28 ottobre 2004
, N. 26
Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell’articolo 122, quarto comma, della Costituzione
(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 29 Ottobre 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-10-28;26
Art. 3.
Valutazione di insindacabilità.
1. Qualora un consigliere sia chiamato a rispondere davanti all’autorità giudiziaria per le opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle proprie funzioni, ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, il quale investe della questione il Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale procede alla valutazione di insindacabilità e si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, previa istruttoria della Giunta per le elezioni.
3. Qualora il Consiglio regionale, con provvedimento motivato, deliberi favorevolmente in ordine alla sussistenza di una causa di insindacabilità, il Presidente del Consiglio regionale trasmette immediatamente la deliberazione all’autorità giudiziaria titolare del procedimento giudiziario e al Presidente della Giunta regionale. Il Presidente della Giunta regionale, qualora l’autorità giudiziaria decida di procedere comunque nei confronti del consigliere regionale per il quale sia stata riconosciuta la causa di insindacabilità, propone il relativo conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. Qualora l’autorità giudiziaria sollevi conflitto di attribuzione presso la Corte Costituzionale, il Presidente della Giunta adotta gli atti volti alla costituzione della Regione Lombardia nel relativo giudizio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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