LEGGE REGIONALE
28 ottobre 2004
, N. 28
Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città
(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 29 Ottobre 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-10-28;28
Art. 5.
Criteri per l’adozione dei piani territoriali degli orari.
1. Il piano territoriale degli orari è lo strumento di indirizzo strategico che, a livello comunale o sovracomunale, realizza il coordinamento e l’amministrazione dei tempi e degli orari.
2. Il piano territoriale degli orari indica le modalità di raccordo con gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione del territorio di riferimento e si articola in politiche e progetti, anche sperimentali o graduali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia