LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2004 , N. 28

Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città

(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 29 Ottobre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-10-28;28

Art. 5.
Criteri per l’adozione dei piani territoriali degli orari.
1. Il piano territoriale degli orari è lo strumento di indirizzo strategico che, a livello comunale o sovracomunale, realizza il coordinamento e l’amministrazione dei tempi e degli orari.
2. Il piano territoriale degli orari indica le modalità di raccordo con gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione del territorio di riferimento e si articola in politiche e progetti, anche sperimentali o graduali.
3. Il piano territoriale, per ciascuno dei progetti o degli interventi proposti, indica:
a) l’ambito territoriale di applicazione;
b) le esigenze e le criticità alle quali si intende dare risposta;
c) le misure previste per raggiungere gli obiettivi;
d) il partenariato attivato e i soggetti coinvolti;
e) gli adempimenti necessari per l’attuazione, il cronoprogramma delle attività ed il piano finanziario;
f) le modalità di gestione, controllo e monitoraggio sull’attuazione delle misure;
g) le azioni di informazione e comunicazione che verranno promosse per diffondere la conoscenza degli strumenti e dei servizi adottati.
4. I comuni inviano alla Regione e alla provincia il piano territoriale degli orari approvato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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