LEGGE REGIONALE
13 dicembre 2004
, N. 33
Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario
(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 17 Dicembre 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-13;33
Art. 4.
Qualità dei servizi.
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce con apposito provvedimento i requisiti qualitativi dei servizi erogati da strutture pubbliche e private. Tali requisiti qualitativi sono definiti con riferimento alle prestazioni e ai processi di erogazione dei servizi e per singola tipologia di servizi, con riferimento alle sedi centrali e a quelle decentrate. Il provvedimento stabilisce altresì le procedure per la certificazione di qualità adottando i parametri definiti dall’Unione europea.
2. Le università, le istituzioni dell’AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici possono riservare ai propri iscritti o a coloro che aderiscono al loro progetto formativo le strutture di cui hanno la proprietà o la disponibilità, secondo modalità previste nelle convenzioni di cui all’articolo 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia