LEGGE REGIONALE
13 dicembre 2004
, N. 33
Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario
(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 17 Dicembre 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-13;33
Art. 6.
Comitato regionale per il diritto allo studio universitario.
1. È istituito, senza oneri per il bilancio regionale, il Comitato regionale per il diritto allo studio universitario composto da:
e) quattro rappresentanti designati dai legali rappresentanti delle istituzioni che compongono il sistema dell’AFAM;
h bis) tre rappresentanti del Consiglio regionale, di cui uno di minoranza, eletti dal Consiglio regionale.(4)
2. Il comitato formula proposte e contribuisce alla definizione delle linee di indirizzo triennali e dei provvedimenti di cui all’articolo 5, comma 2 e ne verifica l’attuazione.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia