LEGGE REGIONALE
13 dicembre 2004
, N. 33
Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario
(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 17 Dicembre 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-13;33
Art. 8.
Tassa universitaria per il diritto allo studio universitario.
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(4), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 60 è sostituito dal seguente:
“Art. 60
(Oggetto della tassa)
1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta per l’iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca e diplomi di specializzazione, con esclusione dei diplomi di specializzazione dell’area medica, delle università aventi sede legale in Lombardia, nonché ai corsi delle istituzioni che costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle scuole superiori per mediatori linguistici, aventi sede legale in Lombardia, che rilasciano titoli equipollenti ai citati titoli di studio universitari.”;
“Art. 60
(Oggetto della tassa)
1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta per l’iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca e diplomi di specializzazione, con esclusione dei diplomi di specializzazione dell’area medica, delle università aventi sede legale in Lombardia, nonché ai corsi delle istituzioni che costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle scuole superiori per mediatori linguistici, aventi sede legale in Lombardia, che rilasciano titoli equipollenti ai citati titoli di studio universitari.”;
b) il comma 1 dell’articolo 61 è sostituito dal seguente:
“1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è versata dagli studenti in un’unica soluzione alle università e agli istituti di cui all’articolo 60, i quali provvedono all’immatricolazione e all’iscrizione degli studenti previa riscossione del tributo, secondo le modalità definite dalla Regione con atto convenzionale. La medesima convenzione disciplina le modalità di rimborso di cui al comma 2.”;
“1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è versata dagli studenti in un’unica soluzione alle università e agli istituti di cui all’articolo 60, i quali provvedono all’immatricolazione e all’iscrizione degli studenti previa riscossione del tributo, secondo le modalità definite dalla Regione con atto convenzionale. La medesima convenzione disciplina le modalità di rimborso di cui al comma 2.”;
c) il comma 2 dell’articolo 61 è sostituito dal seguente:
“2. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario viene rimborsata agli studenti che sono in possesso dei requisiti richiesti per concorrere all’assegnazione dei benefici a concorso e che non ne sono risultati beneficiari.”;
“2. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario viene rimborsata agli studenti che sono in possesso dei requisiti richiesti per concorrere all’assegnazione dei benefici a concorso e che non ne sono risultati beneficiari.”;
d) l’articolo 62 è sostituito dal seguente:
“Art. 62
(Determinazione della tassa)
1. L’importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è fissato in euro 100,00 e può essere variato con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale che ne ha determinato la misura, con effetti dall’anno accademico successivo a quello in corso alla medesima data.”;
“Art. 62
(Determinazione della tassa)
1. L’importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è fissato in euro 100,00 e può essere variato con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale che ne ha determinato la misura, con effetti dall’anno accademico successivo a quello in corso alla medesima data.”;
e) alla fine del comma 1 dell’articolo 63, sono aggiunte le seguenti parole:
“, salvo quanto previsto dall’articolo 61, comma 1.”;
“, salvo quanto previsto dall’articolo 61, comma 1.”;
f) dopo il comma 1 dell’articolo 63 è aggiunto il seguente:
“1 bis. I proventi derivanti dalla riscossione del tributo di cui all’articolo 60 sono assegnati alla Regione e da questa impiegati per la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti, volte ad agevolare il conseguimento del titolo di studio entro la durata legale del corso frequentato.”;
“1 bis. I proventi derivanti dalla riscossione del tributo di cui all’articolo 60 sono assegnati alla Regione e da questa impiegati per la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti, volte ad agevolare il conseguimento del titolo di studio entro la durata legale del corso frequentato.”;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia