LEGGE REGIONALE
13 dicembre 2004
, N. 33
Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario
(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 17 Dicembre 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-13;33
Art. 9.
Convenzioni con le università, le istituzioni dell’AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici.
1. La Regione stipula con le università, con le istituzioni dell’AFAM e con le scuole superiori per mediatori linguistici apposite convenzioni che regolano, in particolare, i seguenti aspetti:
a) modalità di utilizzo degli immobili, dei beni mobili e delle attrezzature finalizzati al diritto allo studio, ferma restando la proprietà in capo alla Regione, e quantificazione dei relativi oneri a carico delle università, delle istituzioni dell’AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia