LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2004 , N. 34

Politiche regionali per i minori

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 17 Dicembre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-14;34

Art. 1.
Principi e finalità.
1. La Regione adotta ogni azione idonea ad assicurare il diritto del minore a crescere ed essere educato nella famiglia, luogo naturale per il suo sviluppo ed il suo benessere, in sinergia con gli altri ambienti educativi e sociali a lui destinati. Le azioni della Regione sono adottate in applicazione degli articoli 2, 3 e 118, ultimo comma e della Parte I Titolo II della Costituzione, nel rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176; dalla Convezione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, firmata a L’Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476; dalla Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77; dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e dei protocolli aggiuntivi; dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, recante "Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile) ed in armonia con i principi della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e delle leggi regionali 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) e 23 novembre 2001, n. 22 (Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori).
2. La Regione promuove e sostiene iniziative a favore del minore, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica, volte a salvaguardarne l’integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo armonioso della sua personalità, anche al fine di prevenire e ridurre il rischio che esso diventi vittima della tratta di esseri umani di traffico di organi ovvero di abuso o sfruttamento sessuale, e promuovendone altresì e l’inserimento nella realtà sociale, economica ed istituzionale. (1)
3. In applicazione del principio di sussidiarietà, concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge la famiglia, singola o associata, i comuni e le province, nonché i soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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