LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2004 , N. 34

Politiche regionali per i minori

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 17 Dicembre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-14;34

Art. 2.
Obiettivi.
1. La Regione, nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione, tenendo conto anche delle diverse abilità dei minori, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazioni, con particolare riferimento all’assistenza sanitaria, all’assistenza sociale, all’istruzione e alla formazione professionale, persegue i seguenti obiettivi:
a) sostenere le famiglie con minori, nell’assolvimento dei compiti educativi e di cura anche promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia;
b) sostenere le iniziative delle reti di solidarietà familiare, che aiutano la famiglia ad assumere efficacemente la pienezza delle proprie capacità educative, sociali e di accoglienza;
c) tutelare il minore e il suo benessere globale, garantendone fin dove possibile la permanenza in famiglia, anche con misure di sostegno economico o di affidamento familiare consensuale temporaneo, e favorendo sinergie tra famiglia, istituzioni pubbliche e private educative, sanitarie, sociali e mondo del lavoro;
d) assicurare la tutela e la cura del minore, in caso di inesistenza della famiglia o laddove la stessa non è in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione, garantendo anche, ove necessario, il "prosieguo amministrativo" decretato dall’autorità giudiziaria;
e) assicurare l’integrazione del minore straniero nella comunità locale;
f) promuovere e garantire una diffusa informazione sul territorio regionale dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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