LEGGE REGIONALE
14 dicembre 2004
, N. 34
Politiche regionali per i minori
(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 17 Dicembre 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-14;34
Art. 2.
Obiettivi.
1. La Regione, nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione, tenendo conto anche delle diverse abilità dei minori, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazioni, con particolare riferimento all’assistenza sanitaria, all’assistenza sociale, all’istruzione e alla formazione professionale, persegue i seguenti obiettivi:
a) sostenere le famiglie con minori, nell’assolvimento dei compiti educativi e di cura anche promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia;
b) sostenere le iniziative delle reti di solidarietà familiare, che aiutano la famiglia ad assumere efficacemente la pienezza delle proprie capacità educative, sociali e di accoglienza;
c) tutelare il minore e il suo benessere globale, garantendone fin dove possibile la permanenza in famiglia, anche con misure di sostegno economico o di affidamento familiare consensuale temporaneo, e favorendo sinergie tra famiglia, istituzioni pubbliche e private educative, sanitarie, sociali e mondo del lavoro;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia