LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2004 , N. 34

Politiche regionali per i minori

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 17 Dicembre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-14;34

Art. 3.
Compiti della Regione.
1. La Regione , mediante i propri strumenti di programmazione:
a) promuove e definisce politiche intersettoriali per i minori;
a bis) favorisce, anche tramite internet, campagne di sensibilizzazione e di informazione, nonché programmi di ricerca ed istruzione, ove opportuno in cooperazione con soggetti del terzo settore o della società civile e con il Garante per l’infanzia e l’adolescenza di cui alla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura dell’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza), al fine di tutelare il minore contro il rischio di ogni tipo di abuso;(2)
b) favorisce la programmazione concertata e partecipata a livello zonale dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, e riconosce le forme di coordinamento territoriale dei servizi e degli interventi;
c) favorisce la libera scelta degli erogatori di servizi ed interventi da parte della famiglia;
d) definisce i criteri per la concessione alle famiglie di titoli sociali per la fruizione di servizi ed interventi;
e) individua nuove tipologie d’offerta anche promuovendo interventi innovativi e sostenendo progetti e sperimentazioni di interesse regionale e nazionale;
e bis) sperimenta, acquisito il parere del comune interessato, forme di accreditamento di servizi innovativi integrati tra le politiche formative e del lavoro e quelle sociali, al fine di prevenire e sostenere i giovani in situazione di disagio nel loro percorso di crescita; (3)
f) assicura l’attuazione concreta dei livelli essenziali dei servizi sociali nel rispetto della normativa nazionale vigente;
g) definisce le modalità di sostegno ai piccoli comuni per i costi derivanti dagli interventi sociali di cui all’articolo 4, comma 3;
h) definisce, per la rete di offerta sociale di cui all’articolo 5, i criteri per l’accreditamento e per l’esercizio dell’attività di controllo, nonché i criteri per la remunerazione delle attività e dei servizi in relazione alla qualità ed ai costi;(4)
i) individua indicatori di qualità per valutare il capitale sociale derivato dalla sussidiarietà orizzontale, nonché l’efficienza e l’efficacia degli interventi attuati, con particolare riferimento alla qualità dei processi, alla coerenza dei risultati raggiunti, alla flessibilità organizzativa, all’efficace utilizzo delle risorse impiegate e alla soddisfazione degli utenti;
j) favorisce l’integrazione delle prestazioni sociali previste nei piani individualizzati di intervento sul minore di competenza dei comuni con quelle socio sanitarie e sanitarie di competenza delle aziende sanitarie locali (ASL) e delle aziende ospedaliere (AO).
NOTE:
3. La lettera è stata aggiunta dall’art. 1, comma 4, lett. a), della l.r. 24 febbraio 2006, n. 5. Torna al richiamo nota
4. La lettera è stata modificata dall'art. 28, comma 1, lett. h), della l.r. 12 marzo 2008, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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