LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2004 , N. 34

Politiche regionali per i minori

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 17 Dicembre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-14;34

Art. 4.
Compiti degli enti locali.
1. I comuni, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e dall’articolo 6 della legge 328/2000, promuovono la conoscenza e l’applicazione dei principi di sussidiarietà nella realizzazione e gestione dei servizi sociali e svolgono le seguenti funzioni:
a) (5)
b) (6)
c) erogano, ai sensi dell’articolo 17 della legge 328/2000 , titoli sociali per la fruizione di servizi, interventi e prestazioni, determinandone altresì i requisiti per l’accesso, nonché misure di sostegno economico per favorire la permanenza del minore nella famiglia;
d) definiscono e promuovono interventi e servizi sociali rivolti ai minori, garantendo, ai fini della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, l’effettiva partecipazione dei soggetti del terzo settore nella programmazione zonale, nonché nella realizzazione e nella gestione degli interventi e dei servizi;
e) promuovono interventi e servizi sociali rivolti ai minori anche attraverso appositi rapporti convenzionali o altre idonee forme;
f) svolgono le attività assistenziali di cui all’articolo 8, comma 5 della legge 328/2000 ad esclusione delle funzioni in materia di disabili sensoriali di cui al comma 5, lettera e), del presente articolo.
2. I comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 in forma associata a livello di ambito territoriale nelle diverse forme giuridiche previste dalla normativa vigente e secondo gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini.
3. Gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria sono sostenuti, per tutta la durata della prestazione, dal comune in cui i genitori titolari della relativa potestà risiedono alla data di adozione del provvedimento, ovvero dal comune di dimora, alla medesima data, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia. Qualora alla data di adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria un genitore risulti cancellato per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia e successivamente non iscritto all'anagrafe della popolazione residente di altro comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza anagrafica. Nel caso in cui alla data di adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria risulti nominato un tutore, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza del genitore o dei genitori, titolari della relativa potestà alla data della nomina del tutore, o, nel caso di genitori, titolari della relativa potestà alla medesima data, residenti in comuni diversi, a carico di entrambi i comuni in parti uguali. Nel caso di genitori residenti in comuni diversi, qualora uno di essi muoia o decada dalla potestà dopo l'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone l'inserimento in struttura residenziale o l'affidamento familiare del minore, gli oneri sono interamente a carico del comune nel quale il genitore che mantiene la titolarità della potestà risiedeva alla data di adozione del provvedimento.(7)
3 bis. Per oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali s'intendono quelli relativi a tutte le prestazioni sociali che si rendano necessarie nel corso dell'affidamento familiare o della permanenza nella struttura.(8)
4. I comuni associati nell’ambito territoriale sono tenuti a costituire, con risorse derivanti dal Fondo nazionale politiche sociali, un fondo a sostegno dei comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti facenti parte dell’ambito e sui quali gravano gli oneri per interventi sociali obbligatori di cui al comma 3; il fondo dovrà avere una dotazione finanziaria annuale almeno del 5% dei costi complessivamente sostenuti nel precedente esercizio finanziario da tutti i comuni dell’ambito.
5. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in conformità a quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell’articolo 7 della legge 328/2000 , svolgendo le seguenti funzioni:
a) rilevano il fabbisogno formativo del personale dei servizi sociali e socio sanitari;
b) programmano gli interventi formativi di qualificazione e di aggiornamento professionale;
c) promuovono la conoscenza e l’applicazione del principio di sussidiarietà nelle funzioni loro attribuite;
d) (9)
e) continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite dalla legislazione vigente in materia di disabili sensoriali.
6. Le province possono, all’interno della loro programmazione, attivare Osservatori sui minori con il compito di analizzare e monitorare la realtà minorile del territorio, fornendo ai comuni un utile strumento per la pianificazione zonale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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