LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2004 , N. 34

Politiche regionali per i minori

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 17 Dicembre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-14;34

Art. 8.
Comitato di coordinamento per l’attuazione delle politiche intersettoriali.
1. È istituito il Comitato regionale di coordinamento per l’attuazione delle politiche intersettoriali destinate ai minori, composto dalle direzioni generali che attuano interventi in ambito minorile.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate la composizione, le modalità di organizzazione e di funzionamento del comitato.
3. Il Comitato esprime parere tecnico preventivo in merito agli atti di programmazione, alle proposte di legge ed ai provvedimenti amministrativi che incidono sulle politiche regionali per i minori ed in particolare:
a) agli interventi in ambito sociale, socio sanitario e sanitario;
b) agli interventi volti a rendere effettivo il diritto allo studio, alla formazione ed all’inserimento lavorativo;
c) agli interventi in ambito sportivo;
d) agli interventi in ambito culturale;
e) agli interventi in ambito di educazione ambientale e volti a garantire la piena vivibilità del territorio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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